Premessa. La Regione Calabria, con la Legge regionale 9/2018 (come modificata) ha previsto, all’art. 16, commi 3, 4, 13 e 14, il distanziometro di 300 e di 500 metri (a seconda della popolazione comunale) “per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco” (comma 13) rispetto ad una serie di luoghi sensibili.

Nel caso in esame, il TAR Calabria (con la sentenza 951/2024, che qui si analizza) ha respinto il ricorso di un esercente che mirava a far dichiarare l’inapplicabilità del distanziometro alle sale scommesse.

La legge regionale e le sale scommesse. Le argomentazioni dell’esercente si concentravano, in particolare, sul dato testuale dell’art. 16, commi 3 e 4, della Legge regionale, laddove si fa riferimento al solo divieto della collocazione di apparecchi per il gioco, mentre, sempre secondo la ricostruzione del ricorrente, l’estensione di cui al comma 13 “non equiparerebbe le attività di scommesse alle attività di gioco tramite apparecchi, cosicché sarebbe da intendersi riferito alle attività di gioco comunque denominate che operano tramite apparecchi, ubicate al di sotto della distanza minima dai luoghi sensibili e non alle sale di scommesse prive di apparecchi di gioco d’azzardo”.

Il Collegio smentisce questa interpretazione.

Affermano i giudici, infatti che il Consiglio di Stato ha già accolto una interpretazione logica e sistematica secondo la quale, malgrado le espressioni letterali impiegate, le norme attuative della singola legge regionale “non possono che essere riferite ad entrambe le attività [apparecchi da gioco e scommesse], fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia”. Questo in coerenza con il principio di tutela della salute ex art. 32 Cost.: spiega il TAR, infatti, che “una diversa interpretazione restrittiva porrebbe infatti seri di costituzionalità”.

Dunque, conclude il Collegio, l’inciso contenuto nel comma 13 è “da intendersi, anche alla luce dell’inequivoco dato letterale, nel senso di estendere la portata applicativa di tali limiti a tutte le attività ivi indicate”, comprese dunque le attività di scommesse.