Premessa. La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato una legge per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate (L.R. 1/2014 e successive modifiche e integrazioni) di cui qui vengono analizzati gli aspetti principali.

La Regione (art. 5). Tra le altre attività, la Regione agisce in collaborazione con altre istituzioni attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL) e collabora con le associazioni di categoria e del terzo settore per predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione finalizzato anche alla prevenzione della malavita organizzata. Per il tramite delle Aziende sanitarie, la Regione inoltre promuove luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine degli anziani e dei giovani; si impegna a promuovere la formazione e l’aggiornamento degli esercenti e degli operatori del settore nonché degli altri attori coinvolti nel contrasto al GAP; istituisce un numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto. Per quanto riguarda la concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, costituisce requisito essenziale l’assenza di apparecchi da gioco nei locali.

Marchio regionale (art. 5). La Regione istituisce un marchio regionale da rilasciare agli esercizi e ad altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare tutti gli apparecchi da gioco lecito.

Distanziometro” (art. 6). È vietata l’installazione di apparecchi per il gioco e l’attività di raccolta di scommesse entro 500 metri da una serie di luoghi sensibili (individuati dall’art. 2): istituti scolastici di ogni ordine e grado; centri preposti alla formazione professionale; luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; impianti sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette; luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche; luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune; istituti di credito e gli sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati; stazioni ferroviarie. Il divieto non si applica se l’insediamento del luogo considerato sensibile è successivo alla data di installazione degli apparecchi per il gioco o dell’attività di raccolta scommesse.

La L.R. 13/2021 ha prorogato i termini di adeguamento alla normativa per le attività già in essere: cinque anni per le sale gioco e le sale scommesse ed entro il termine delle concessioni governative per le altre attività.

Comuni (art. 6). I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili e hanno il compito di stabilire gli orari di apertura delle sale da gioco, rispettando questi limiti: per le sale gioco autorizzate, non oltre le tredici ore giornaliere; negli altri esercizi commerciali (dove gli apparecchi sono installati come attività complementari), non oltre le otto ore giornaliere. I Comuni stabiliscono anche l’importo delle relative sanzioni amministrative e sono tenuti a trasmettere ogni anno alla Regione lo stato di avanzamento delle prescrizioni di propria competenza.

Divieto di pubblicità (art. 6). È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e sale scommesse.

Tavolo tecnico (art. 8). È istituito, presso l’Osservatorio regionale sulle dipendenze, il Tavolo tecnico regionale Gioco d’Azzardo Patologico finalizzato a realizzare campagne informative e di sensibilizzazione, studiare e monitorare il fenomeno del GAP producendo una relazione annuale, individuare buone prassi e formulare proposte e pareri.

Disposizioni in materia di IRAP e incentivi (art. 8bis e 8ter). A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018, è prevista una maggiorazione dell’IRAP dello 0,92% per gli esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito e una pari diminuzione per gli esercizi in cui questi sono stati disinstallati (per i tre periodi di imposta successivi alla disinstallazione). La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse. Sono inoltre previsti contributi per la copertura delle spese di riconversione delle sale in cui vengono disinstallati gli apparecchi da gioco, nella misura del 90% della spesa ammissibile e fino a un massimo di 5.000 euro.

Sanzioni (art. 9). L’inosservanza delle disposizioni relative al “distanziometro” prevede una sanzione compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione del divieto di pubblicità è punita con una sanzione amministrativa tra i 1.000 e i 5.000 euro.

MODIFICHE INTERVENUTE – Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10. Misure per la semplificazione e la crescita economica.

L’art. 49 della LR 10/2023 interviene sul comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

Con la modifica si ammette il subingresso anche per quel che riguarda le attività di scommesse (prima riservato solo nelle attività di utilizzo degli apparecchi da gioco): anche le attività di scommesse, dunque, possono subentrare e stipulare un nuovo contratto con il concessionario.