Premessa. La Regione Piemonte ha approvato nel luglio 2021 una nuova legge per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (L.R. 19/2021 e successive modifiche), che abroga la precedente (L.R. 9/2016) e di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.

Formazione. La Regione, tra le altre attività, disciplina i corsi di formazione e aggiornamento degli esercenti, dei dipendenti e degli attori istituzionali che operano nel settore del gioco d’azzardo.

Piano integrato e Osservatorio. La Regione si impegna ad approvare il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico, con validità triennale, al fine di incentivare iniziative di monitoraggio (anche informando sulle possibilità di filtraggio e blocco dei giochi online), di formazione e di assistenza telefonica (tramite l’estensione di numeri verdi esistenti). La Regione, inoltre, istituisce presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche la sezione tematica sul GAP, che ha la funzione di informare la Giunta sull’esito del monitoraggio e di formulare proposte e pareri.

Minori. Le scuole di ogni ordine e grado predispongono iniziative didattiche volte a sensibilizzare e informare le nuove generazioni su una positiva cultura del gioco e sui rischi derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo.

Logo e giornata dedicata. Viene istituito il logo regionale “Slot, no grazie!”, rilasciato agli esercenti che decidono di non installare o disinstallare gli apparecchi per il gioco. La Regione istituisce la giornata “Slot, no grazie!” dedicata alla sensibilizzazione sul tema del gioco, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università.

Divieto di pubblicità. La Regione vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e qualsiasi forma di pubblicità relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e sale scommesse. È inoltre vietata l’esposizione, all’esterno dei locali che offrono giochi con vincite in denaro, di cartelli, manoscritti o proiezioni video che pubblicizzano la possibilità di vincita o vincite appena accadute o risalenti nel tempo.

Concessione dei benefici e divieto di patrocinio. La Regione, nella concessione qualunque tipo di vantaggio economico, considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco lecito e di relativa pubblicità. La Regione inoltre non concede né finanziamenti né patrocinio a eventi che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo.

Usura. L’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento promuove attività di informazione e sensibilizzazione sull’utilizzo corretto e responsabile del denaro.

Nuove aperture e “distanziometro” (artt. 16-18). È prevista una distanza minima di 300 metri (per i Comuni fino a 5.000 abitanti) o di 400 metri (per i Comuni sopra i 5.000 abitanti), per la nuova apertura di esercizi commerciali, rispetto a una serie di luoghi sensibili: istituti scolastici secondari di secondo grado e sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), università, istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie, ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette.

I Comuni possono pubblicare sul proprio sito istituzionale la mappatura dei luoghi sensibili insistenti nei loro territori. Tali disposizioni non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze previste venga meno per fatti sopravvenuti. Sono presenti inoltre indicazioni per il numero massimo di apparecchi installabili in relazione alla superficie calpestabile dell’esercizio commerciale (nessuno sotto i 25mq, al massimo 1 tra i 25 e i 50 mq, al massimo 2 sopra i 50mq).

Tutte le disposizioni di cui sopra non si applicano agli esercizi già esistenti: la legge regionale del 2016, abrogata, aveva efficacia anche sulle licenze in essere, mentre la legge del 2021 prevede invece limitazioni per le nuove aperture, ma consente ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco dismessi per quanto disposto dalla legge 9/2016, di rivolgere istanza al soggetto competente (entro il 31 dicembre 2021) e reinstallarli senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione (art. 26).

Limitazioni orarie. Gli orari di interruzione del gioco sul territorio regionale sono così definiti: per le sale da gioco e le sale scommesse, dalle 02:00 alle 10:00; per gli esercizi non esclusivamente dedicati all’azzardo, dalle ore 23:00 alle ore 9:30 e dalle ore 12:30 alle ore 14:30.

Sanzioni. L’inosservanza delle disposizioni relative alle nuove installazioni e al “distanziometro” prevede una sanzione amministrativa compresa tra 2000 e 6000 euro per ogni apparecchio (nonché la chiusura temporanea dell’esercizio tra 5 e 10 giorni); la violazione delle norme sul divieto di pubblicità e sulle limitazioni orarie comporta una sanzione tra 500 e 4000 euro.

MODIFICHE INTERVENUTE – Legge regionale 9 marzo 2023, n. 3. Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2022.

Gli articoli 31, 32, 33, 34, 105, 106, 107 della legge 3/2023 intervengono su alcuni articoli della Legge 19/2021 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ‘GAP’).

Tra le novità, in particolare si segnala:

  • l’abrogazione dell’art. 14, comma 2, che prevedeva che “al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, la Regione, attraverso la commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, promuove[sse] appositi protocolli con le prefetture e le forze dell’ordine”;
  • la semplificazione dei corsi di formazione per il personale delle sale giochi (nuova lett. d, comma 1, art. 4);
  • l’esclusione dal divieto minorile delle tipologie di gioco ex comma 7, art. 110 Tulps, lett. c-bis (quando non distribuiscono tagliandi) e c-ter (quando riproducono esclusivamente audio o video o sono privi di interazione con il giocatore);
  • l’abrogazione del riferimento alla promozione, da parte della Regione, di iniziative delle associazioni di categoria dei gestori di sale, e del riferimento al loro codice etico di autoregolamentazione per la sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e del rispetto della legalità;
  • l’abrogazione del riferimento agli incentivi alla formazione per una serie di soggetti (dagli operatori al personale alla Polizia locale).