La normativa. Il Consiglio Comunale di Cermenate (Co), con la deliberazione 13/2019, ha dettato al Sindaco l’indirizzo di introdurre “previsione di limitazioni degli orari di funzionamento degli apparecchi in oggetto, con l’obiettivo di ridurre fenomeni di abuso intervenendo sui momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al controllo della comunità, ed in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella dei minori, nell’ottica di evitare, per quanto possibile, l’utilizzo sconsiderato degli apparecchi automatici da gioco, di cui in oggetto, pur non rendendo in assoluto inaccessibile il gioco stesso”.
Contestualmente è stato modificato anche l’art. 7 del Regolamento comunale per le sale da gioco introducendo la previsione che gli orari di apertura delle sale da gioco dedicate sarebbero stati “stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000, nel rispetto degli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio Comunale”.
È quindi intervenuta l’ordinanza 3347/2019 con cui il Sindaco ha disposto la limitazione dell’orario di esercizio delle sale da gioco e degli altri locali ove sono collocati apparecchi di intrattenimento e svago con vincite di denaro ad 8 ore giornaliere, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, inclusi i festivi.
Il caso. Nel caso di specie, il gestore di una sala pubblica da giochi ha sollevato ricorso avverso i provvedimenti limitativi degli orari (e avverso la sanzione comminata a causa della violazione: quest’ultima doglianza è stata però ritenuta inammissibile). Si è pronunciato il TAR Lombardia con la sentenza 541/2022 che qui si analizza.
Il principio di proporzionalità e la tutela dell’affidamento. Il TAR Lombardia accoglie il ricorso dell’esercente.
Punto di partenza dell’argomentazione dei giudici è la considerazione che l’attività di gioco lecito è sottoposta ad autorizzazione e concessione, “con conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei relativi titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti”.
Le limitazioni sono ammissibili purché ciò risulti equilibrato sul piano del contemperamento degli interessi: in particolare, secondo il profilo del test di proporzionalità (idoneità, necessarietà, adeguatezza).
L’istruttoria. Secondo il Collegio, questo percorso logico implica che le limitazioni vengano introdotte sulla base “di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla consistenza dell’interesse confliggente con quello del titolare delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all’apertura della sala da gioco”: è necessario, quindi, che venga effettuata un’istruttoria attenta e completa, relativa al territorio in esame.
È quello che, nel caso di specie, viene contestato ai provvedimenti del Comune di Cermenate: sia la deliberazione che l’ordinanza sindacale, infatti, richiamano un report relativo a 25 comuni (che non comprende anche Cermenate) “in relazione ai quali l’asserzione di similitudine” al Comune interessato “per caratteristiche demografiche e sociali appare generica”.
Le limitazioni orarie sono, quindi, secondo i giudici, in astratto certamente ammissibili (anche rispetto ai soggetti coinvolti) ma tale prerogativa “può ritenersi consentit[a] soltanto in caso di accertate esigenze di tutela delle quali deve darsi compiutamente conto, non potendo invece fondarsi su un astratto riferimento al fenomeno del gioco d’azzardo lecito ed ai suoi riflessi sociali e sanitari ovvero prescindere da attendibili indagini e studi correlati allo specifico ambito territoriale attinto dalle misure in concreto adottate”.
(a cura di Marco De Pasquale)