La normativa. La Regione Siciliana è intervenuta, con la legge regionale 24/2020, in materia di prevenzione e trattamento dei disturbi da gioco d’azzardo. Tra gli strumenti considerati, in particolare, l’articolo 6 introduce l’obbligo di rispettare le distanze minime da una serie di luoghi sensibili per gli apparecchi di cosiddetta nuova installazione (il distanziometro è articolato, nello specifico, in una distanza di 300 metri nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, e di 500 metri in quelli superiori a 50.000 abitanti). Ai fini dell’applicazione del distanziometro, inoltre, la legge equipara alla nuova installazione anche il trasferimento degli apparecchi in altri locali nel caso di trasferimento della sede dell’attività.
Il caso. Nel caso di specie, il titolare di una tabaccheria si è visto rigettare dalla Questura (previo parere di rigetto dell’istanza emesso dal Commissariato di P.S.) l’istanza di trasferimento della licenza di P.S. per due macchine da gioco ubicate nella sede della tabaccheria i cui locali sono stati trasferiti; le motivazioni alla base del rigetto risiedono proprio nel mancato rispetto della distanza minima a seguito del trasferimento stesso.
Avverso tale provvedimento, il titolare dell’esercizio ha presentato ricorso: il TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania si è pronunciato nella sentenza 2311/2021 che qui si analizza.
L’applicazione del distanziometro anche per gli esercizi in cui il gioco non è l’attività prevalente. Il ricorrente, nel presentare i suoi motivi di doglianza, sostiene che dalla lettura dell’articolo 1 della legge 24/2020 si ricaverebbe che il distanziometro potrebbe trovare applicazione solo per quegli esercizi, come le sale gioco, in cui il gioco lecito costituisce l’attività prevalente (a differenza delle tabaccherie). Secondo il ricorrente, infatti, “attraverso il parametro della ‘prevalenza’, sarebbe stata operata a livello legislativo una composizione tra opposti valori costituzionali: tutela della salute e del risparmio, da una parte; tutela della libertà di iniziativa economica privata, dall’altra”. Alla base di questo impianto ci sarebbe l’assunto secondo cui nelle attività in cui il gioco non è prevalente “non si prospetterebbe quel pericolo di possibile condizionamento e nociva influenza rispetto ai soggetti deboli che frequentano i luoghi sensibili”.
Tale lettura viene smentita dal TAR. I giudici danno ampio spazio all’articolo 6 della legge 24/2020 in cui, nel disciplinare il distanziometro, vengono ricompresi anche gli “spazi per il gioco” con vincita in denaro: per questa via, dunque, ritiene il Collegio, il legislatore ha inteso riferirsi anche “a tutte le altre strutture in cui è possibile installare apparecchi da gioco”, indipendentemente dal fatto che l’attività di gioco sia prevalente o meno.
Secondo il TAR questa lettura sarebbe anche coerente con la ratio complessiva della normativa: se la finalità ultima è quella di ridurre il rischio di ludopatia, infatti, si deve tenere conto che tali rischi possono concretizzarsi non solo nell’ambito “di sale gioco di natura esclusiva, ma anche attraverso tutte quelle strutture nelle quali l’utente si reca per svolgere qualsiasi altra attività (tabaccherie, bar, ecc.), laddove collateralmente contengano apparecchi da gioco”.
Con queste argomentazioni, dunque, il TAR Catania respinge il ricorso dell’esercente.
(a cura di Marco De Pasquale)