La normativa. L’articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale 5/2013 dell’Emilia-Romagna introduce lo strumento del distanziometro anche per quel che concerne le sale scommesse e i punti di raccolta scommesse (cd. corner) rispetto ad una serie di luoghi sensibili elencati per categorie e la cui puntuale individuazione è rimessa ai singoli Comuni. Con la delibera di Giunta regionale 68/2019 sono state, inoltre, specificate le modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner).

Il Comune di Reggio Emilia è intervenuto, prima con la deliberazione di Giunta comunale 221/2017 e successivamente con la deliberazione 112/2018, per procedere alla mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale.

Il caso. La sentenza 732/2021 del TAR per l’Emilia-Romagna, che qui si analizza, prende avvio dai ricorsi presentati da due esercenti che gestiscono, nel territorio comunale di Reggio Emilia, l’attività di raccolta scommesse per conto di vari bookmaker regolarmente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in seguito all’adesione alla procedura di regolarizzazione. Nello specifico, entrambi gli esercizi sono stati oggetto di due ordinanze del Comune di Reggio Emilia con cui è stata disposta la chiusura delle attività dei ricorrenti per mancato rispetto delle distanze minime.

L’effetto espulsivo: la valutazione infra-comunale delle aree. Il cuore della controversia risiede nell’effetto espulsivo per le attività di gioco che, a detta dei due esercenti, si verificherebbe a seguito dell’applicazione del distanziometro nel Comune di Reggio Emilia.

Per prima cosa, i giudici prendono in esame la prospettazione della difesa regionale, secondo cui l’effetto espulsivo andrebbe valutato non a livello infra comunale bensì su base provinciale o regionale. Il TAR non condivide questo assunto: richiamando la pronuncia 703/2020 del TAR Bologna, il Collegio ribadisce la necessità che, “in chiave di garanzia per il diritto di libera iniziativa economica”, per “stabilire la concreta possibilità di delocalizzazione” sia preso in esame “il solo ambito territoriale infra comunale, dovendo esso contemplare l’esistenza di aree idonee ‘commercialmente fattibili’ e dovendosi escludere quelle ‘in zone rurali o scarsamente abitate e penalizzate dal punto di vista dell’attività commerciale o comunque incompatibili con l’esercizio delle attività di che trattasi (per l’assenza di parcheggi, ragioni di viabilità ecc.)’”.

L’effetto espulsivo: la situazione nel territorio comunale di Reggio Emilia. Una volta stabiliti questi criteri, i giudici analizzano la relazione peritale depositata dalle due società ricorrenti: dalla lettura di tale relazione emerge che esistono aree idonee alla localizzazione delle attività di gioco, benché queste siano “pari ad una minuscola porzione di territorio superstite (0,097Kmq pari allo 0,04% del totale)”. Si tratta nello specifico di cinque aree, di cui almeno due “commercialmente fattibili” che sono già di per sé sufficienti ad escludere il denunciato effetto espulsivo.

Per questo motivo, dunque, il ricorso viene respinto.

Per ulteriori approfondimenti sulla giurisprudenza relativa all’effetto espulsivo in seguito all’applicazione del distanziometro si rinvia a questa scheda dell’area riservata.

Il confronto con la sentenza 703/2020. Altri motivi di ricorso, inoltre, vengono respinti dal Collegio richiamando nuovamente la sentenza 703/2020 (in cui oggetto del giudizio era un analogo regolamento adottato dal Comune di Bologna). In particolare, i giudici richiamano tale pronuncia per smentire:

1) l’asserito carattere retroattivo dell’impianto normativo regionale e dei provvedimenti attuativi comunali: decisive in questo senso sono le considerazioni che la normativa regionale prevede tempi di adattamento e proroghe per gli esercizi già autorizzati e che, in ogni caso, l’esistenza di un’autorizzazione pregressa non può comportare una deroga permanente alle prescrizioni in materia di salute (anche perché ciò comporterebbe una distorsione della concorrenza);

2) l’asserita vincolatività dell’Intesa in sede di Conferenza Stato Autonomie locali, non essendo questa stata recepita a livello normativo (su questo punto, si veda anche l’analisi della giurisprudenza contenuta in questa scheda dell’area riservata).

(a cura di Marco De Pasquale)