Premessa. Il Tar di Lecce ha recentemente respinto (sentenze nn. 1014, 1026 e 1031 del 2018) i ricorsi presentati da alcuni esercenti di sale da gioco e sale scommesse nei confronti di diversi provvedimenti, attuativi della distanza minima dai “luoghi sensibili” prevista all’art. 7 della Legge Regionale Puglia n. 43/2013, adottati dai Comuni di Cutrofiano, Aradeo e Taranto, che vietano la prosecuzione o l’autorizzazione dell’attività a causa dell’ubicazione del locale in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da diversi “luoghi sensibili” (scuole elementari, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi). Respinta conseguentemente anche la richiesta di risarcimento danni avanzata da un esercente nei confronti del comune …
La legittimità delle normative regionali e locali. Si conferma così l’orientamento dei giudici amministrativi nel riconoscimento delle leggi e regolamenti di Regioni ed Enti locali per il contrasto del gioco d’azzardo patologico, in quanto “le norme regionali sono finalizzate a definire misure di prevenzione atte a garantire la fondamentale tutela di specifiche fasce deboli della popolazione”. Infondate le questioni di incostituzionalità e di incompatibilità con la normativa comunitaria sollevate dai ricorrenti.
In tutte e tre le sentenze viene richiamata la sentenza n. 108/2017 della Corte Costituzionale che dichiara “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 43/2013, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione”, in quanto “il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità d’istallazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco, ma è intervenuto per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti e a rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo. La disposizione persegue finalità di carattere socio-sanitario, rientranti nella materia di legislazione concorrente la tutela della salute”. La Corte Costituzionale, riconosce “la competenza dei comuni relativamente all’utilizzo degli apparecchi da gioco e la piena compatibilità con la legge Balduzzi n. 158/2012 in materia di sanità quanto con i principi di concorrenza e di libertà di iniziativa economica, di cui all’art. 41 Cost., e i principi europei in tema di concorrenza”.
(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)