Premessa. La Liguria è stata la prima Regione italiana ad approvare delle leggi volte a regolare il settore del gioco d’azzardo: si tratta di una legge sulla disciplina delle sale da gioco (L.R. 17/2012, modificata poi dalla L.R. 2/2018) e di una legge dedicata alla prevenzione e al trattamento del gioco d’azzardo patologico (L.R. 18/2012). Si analizzano qui gli aspetti principali di entrambe.

“Distanziometro” (art. 2 della L.R. 17/2012). È vietata la collocazione di sale gioco ed esercizi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 300 metri da una serie di luoghi sensibili: istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e strutture ricettive per categorie protette. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili.

L’autorizzazione all’apertura viene concessa per cinque anni e può essere rinnovata. Per quanto riguarda le autorizzazioni già in essere, la presente legge prevedeva un termine di cinque anni decorrenti dall’aprile 2012, ma il legislatore regionale è successivamente intervenuto con la L.R. 2/2018 che ha prorogato tale termine fino alla data di entrata in vigore del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP), ad oggi non ancora approvato.

Divieto di pubblicità (art. 2 della L.R. 17/2012). È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.

Sanzioni (art. 3 della L.R. 17/2012). La violazione delle disposizioni relative al “distanziometro” e al divieto di pubblicità è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

Osservatorio regionale (art. 4 della L.R. 18/2012). È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP con compiti di monitoraggio delle attività terapeutiche; formulazione di proposte e pareri; istituzione di un numero verde per fornire assistenza e consulenza.

Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto (art. 7 della L.R. 18/2012). Le aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze possono avvalersi della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di auto-mutuo aiuto che operano nell’ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d’azzardo.