Premessa. La Legge regionale in materia di gioco d’azzardo della Puglia 43/2020 prevede, tra i vari strumenti, un distanziometro di 250 mt. per le nuove autorizzazioni di apparecchi di gioco rispetto a una serie di luoghi sensibili, comprese le strutture sanitarie (articolo 7 del testo).
Nel caso di specie, una sala giochi contesta l’applicazione del distanziometro, sostenendo la non riconducibilità di un ambulatorio odontoiatrico al novero dei luoghi sensibili.
Il TAR Lecce, con la sentenza 296/2025, che segue l’ordinanza cautelare 562/2020 (ove è stato espresso il medesimo principio), ha respinto il ricorso dell’operatore del gioco, ribadendo che nell’elenco dei luoghi sensibili devono ritenersi compresi anche gli ambulatori odontoiatrici.
Le argomentazioni del TAR. Per giungere a questa conclusione, i giudici utilizzano diverse argomentazioni.
Ribadendo che al Comune, nell’applicazione del distanziometro, non residua “alcuna discrezionalità nell’individuare i luoghi sensibili” (trattandosi di scelta effettuata a monte dal legislatore regionale), i giudici individuano argomenti formali e sostanziali.
In particolare, la lettura del comma 2 dell’art. 7 della Legge regionale 43/2020, è quella di una previsione di ampia portata che ricomprende diverse fattispecie e, fra queste, tutte le strutture sanitarie e ospedaliere.
Questa conclusione è rafforzata dalla definizione legislativa di strutture sanitarie e socio-sanitarie (“qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite”).
Sul piano formale, inoltre, viene accertato che l’ambulatorio odontoiatrico in questione è munito di autorizzazione sanitaria.