Premessa. Il Comune di Castellabate (SA) ha di recente modificato con l’ordinanza n. 23/2018 gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro e degli esercizi delle sale gioco autorizzate ex art. 86 e 88 TULPS. Gli orari erano già stati disciplinati dall’ordinanza n. 11/2018 che introduceva la “Determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e l’ubicazione di sale da gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività”
Motivazione. Il Sindaco, in forza delle numerose sentenze di TAR e Consiglio di Stato sulla legittimità dei provvedimenti adottati dagli enti locali e delle norme, ha voluto adottare un provvedimento con una doppia natura di regolazione: di orari di esercizio e di apertura di nuove attività vicino a luoghi sensibili. L’obiettivo principale del provvedimento è quello di tutelare la comunità locale, limitando l’uso di apparecchi automatici, rispettando la libertà d’impresa, ma intervenendo per contrastare il fenomeno delle ludopatie e del gioco d’azzardo compulsivo.
Distanza luoghi sensibili. L’ordinanza vieta l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che VLT, e di spazi per l’istallazione di apparecchi di cui art. 110, c. 6 del TULPS localizzati a meno di 300 metri, secondo il percorso pedonale più breve dai seguenti “luoghi sensibili”: istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado sia pubblici che privati, asili nido, chiese ed altri luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri aggregativi giovanili, centri sociali o istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali e semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, strutture sanitarie e ospedaliere e centri socio ricreativi e sportivi.
Orari. Il punto due, modificato dall’ultima ordinanza, disciplina gli orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 TULPS (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling) e del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro art.110, c. 6, a) e b) del TULPS, in due distinti periodi: nel periodo non scolastico, dal 16 giugno al 14 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 22, tutti i giorni compresi i festivi; nel periodo scolastico, dal 15 settembre al 15 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.30.
Sanzioni. L’ordinanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle disposizioni previste. In caso di recidiva si applica una sospensione da 1 a 7 giorni del funzionamento degli apparecchi, se la recidiva supera le tre volte nell’anno la sospensione comprende anche l’attività dell’esercizio per un periodo non inferiore a 3 giorni consecutivi.
(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)