Premessa. La Regione Sicilia ha approvato una legge per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo (L.R. 24/2020 e successive modifiche) di cui qui vengono analizzati gli aspetti principali.

Osservatorio regionale (art. 3). È istituito, presso il Dipartimento delle attività sanitarie, l’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo che ha il dovere di relazionare annualmente sull’offerta del gioco; monitorare e studiare il fenomeno; formulare pareri e proposte. L’Osservatorio è costituito da numerosi attori, compreso un rappresentante delle fondazioni e/o associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

Soggetti inibiti al gioco (art. 4). La Regione istituisce un elenco di persone che intendono essere inibite al gioco con vincite in denaro. L’iscrizione è su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato.

La Regione (art. 5). Tra le altre attività, la Regione: istituisce un numero verde per segnalazioni e richieste di aiuto; promuove la conoscenza, l’informazione e l’aggiornamento degli esercenti e di altri attori istituzionali; sostiene le famiglie e le associazioni/fondazioni antiusura. L’assessore regionale per la salute, con cadenza biennale, adotta il Piano per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico.

Marchio regionale (art. 5). La Regione rilascia il marchio “Slot? No Grazie!” agli esercenti e ai gestori di luoghi deputati all’intrattenimento che decidono di non installare le apparecchiature per il gioco d’azzardo.

Nuove installazioni e “distanziometro” (art. 6). È vietata l’apertura di centri scommesse e la nuova installazione di apparecchi per il gioco che siano collocati a una distanza inferiore a 300 metri (per i comuni sotto i 50.000 abitanti) o 500 metri (per i comuni sopra i 50.000 abitanti) da una serie di luoghi sensibili (indicati nell’art. 1): istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università e ogni altra struttura formativa; luoghi di culto; strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi; caserme; centri di aggregazione di anziani; cimiteri e camere mortuarie.

Comuni (art. 1 e art. 6). I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili e contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio, tenendo conto che la regolamentazione non potrà avere effetto retroattivo e dovrà salvaguardare le attività già esistenti. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi “Slot? No Grazie!”. Spetta, infine, ai Comuni prevedere sospensioni orarie per le attività di gioco con vincita in denaro nella fascia notturna e nella fascia oraria di ingresso e uscita da scuola.

Sanzioni (art. 8). La violazione delle disposizioni relative al “distanziometro” è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni a sostegno di iniziative promosse dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di familiari vittime del gioco d’azzardo volte al recupero dei soggetti patologici o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

MODIFICHE INTERVENUTE Legge regionale febbraio 2024, n. 3. Disposizioni varie e finanziarie.

L’art. 44 della LR 3/2024 interviene sul distanziometro di cui all’art. 6 della LR 24/2020.

In particolare si prevede che:

  • non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi;
  • il distanziometro non si applichi alle rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto (soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale “distribuzione e vendita prodotti da fumo”).