Premessa. Il Tar Lecce (sentenza n. 1031 del 2018) ha respinto il ricorso del titolare di una sala giochi avverso il provvedimento dell’Amministrazione del comune di Taranto, che aveva negato il subentro nella autorizzazione ex art. 86 TULPS per la gestione di apparecchi da intrattenimento.
Le motivazioni. Il giudice amministrativo ricorda che la legge regionale Puglia (n. 43 del 2013), all’art 7, prevede che “fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931” l’autorizzazione agli esercizi commerciali venga concessa solo nel caso di ubicazioni in un raggio superiore a cinquecento metri “misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il Tar Lecce sottolinea che la legge regionale ha disposto espressamente che l’autorizzazione all’esercizio ed alla installazione delle slot possa prescindere dalla distanza superiore ai 500 metri dagli istituti scolastici e altri istituti frequentati da minori solamente nei casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931 (cioè “gli apparecchi senza monitor attivabili con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie”); tale disposizione si applica anche alle autorizzazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, con riferimento sia all’installazione di slot machine che all’esercizio delle sale da gioco. L’Amministrazione è perciò tenuta ad esercitare il controllo di legittimità sul possesso di tutti i presupposti di legge da parte dell’esercente, ivi incluso il rispetto delle distanze minime da scuole, istituti di culto, e dalle altre strutture indicate dalla legge.
Il Tar richiama a tale riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 2017 (riportata in allegato alla scheda sulla collocazione delle sale da gioco) che ha affermato la costituzionalità delle disposizioni della legge regionale. La Corte, ribadendo il proprio orientamento (vedi sentenze nn. 300 del 2011 e 220 del 2014) ha affermato la legittimità di tali misure di contenimento della ludopatia, in quanto non si avrebbe alcuna “invasione” della competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordine pubblico e sicurezza”. Gli interventi in esame infatti non hanno la finalità di “contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti”, ma trovano invece il loro fondamento nella materia della “tutela della salute”, nella quale le regioni possono legiferare nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione statale “per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della ‘dipendenza da gioco d’azzardo’: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo”.