Premessa. La Regione Molise ha recentemente approvato una legge per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (legge n. 20 del 2016), di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.

Programma di recupero e prevenzione. La Giunta deve predisporre per il Consiglio regionale un programma triennale integrato di prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco, con interventi per il recupero dei pazienti affetti da gap, attività di sensibilizzazione ed educazione, formazione del personale delle sale gioco e del personale dei servizi sociali, da attuare d’intesa con amministrazioni locali ed associazioni del terzo settore (artt. 1 e 2).

Comitato consultivo. E’ istituito un comitato, composto da membri della giunta, esperti e rappresentanti delle associazioni con compiti di analisi, monitoraggio e proposta (art. 4).

 “Distanziometro”. Per l’apertura di sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro è prevista una distanza minima di 500 metri rispetto ad una serie di “luoghi sensibili” (scuole, impianti sportivi, centri di aggregazione, istituti religiosi, strutture sanitarie ed ospedaliere, istituti di credito, stazioni ferroviarie etc), con possibilità per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili. La normativa si applica alle vecchie licenze solo alla scadenza del titolo abilitativo (artt. 5, commi 1-3, e 13).

Marchio “no slot”. I comuni possono concedere contributi per gli esercizi che non installano apparecchi da gioco; l’assenza di macchinette costituisce requisito per accedere a contributi regionali (artt. 5, commi 4 e 5, e 10)

Limitazioni orarie. I comuni sono autorizzati a disciplinare una riduzione degli orari di apertura per tutelare la salute e quiete pubblica, e la circolazione stradale. I proventi delle sanzioni sono destinati per il 90 per cento ai comuni e per il 10 per cento al programma regionale di cui all’art. 1 (art. 6).

Materiale informativo. Gli esercenti hanno l’obbligo di esporre il materiale informativo finalizzato alla prevenzione del gioco patologico, predisposto dall’Azienda sanitaria regionale d’intesa con il comitato consultivo (art. 7).

Pubblicità. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa alle sale da gioco e scommesse (art. 8).

Formazione. Sono previsti corsi di formazione per il personale delle sale giochi e scommesse (art. 9)

Vigilanza e sanzioni. Sono previste sanzioni, differenziate per le diverse violazioni della disciplina, i cui proventi sono al 70 per cento destinati ai comuni, cui spetta l’attività di vigilanza, e per la parte residua al programma regionale di cui all’art. 1 (artt. 11 e 12).

Stanziamenti. E’ previsto uno stanziamento annuo di 261.500 euro.