Il caso. Un esercente di due sale giochi a Ferrara ha impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 831 del 12 giugno 2017, e la delibera della Giunta Comunale di Ferrara n. 71 del 20 febbraio 2018, in cui si procede con l’individuazione dei luoghi sensibili nel territorio comunale.
Il TAR per l’Emilia-Romagna si è pronunciato con la sentenza 784/2022, che qui si analizza, con cui ha rispinto il ricorso dell’esercente.
La delibera della Giunta Regionale 831/2017. In primo luogo, ribadiscono i giudici che la delibera della Giunta Regionale costituisce attuazione dell’art. 6, comma 2-bis, della Legge regionale 4 Luglio 2013, n. 5, ed è, dunque, dotata di copertura legislativa.
Il carattere non retroattivo del distanziometro. L’esercente contesta l’applicabilità del distanziometro anche alle attività già operanti e autorizzate; il TAR smentisce, in primo luogo, che si possa parlare di carattere retroattivo di tale normativa.
Innanzitutto, l’irretroattività “non costituisce una regola assoluta e inderogabile” fuori dall’ambito punitivo; il legislatore può, quindi, “intervenire su situazioni giuridiche in essere e su rapporti di durata disciplinandoli diversamente” anche perché, se così non fosse, l’esito sarebbe quello, inaccettabile secondo i giudici, di una sorta di “ultrattività delle leggi” che sarebbero così “destinate a rimanere in vigore (…) senza limiti di tempo”, producendo anche “effetti distorsivi della concorrenza”.
Nel caso di specie, inoltre, l’applicazione del distanziometro alle attività già autorizzate e operanti “non è il frutto di un’integrazione o interpretazione in malam partem della legge a opera della giunta (…) ma è prevista dallo stesso articolo 6, comma 2-bis che si riferisce genericamente all’esercizio dell’attività e non distingue quindi tra attività da insediare e attività già regolarmente insediate” ed “è implicata dalla ratio della legge che è quella di tutelare la salute degli utenti, ratio che evidentemente sarebbe frustrata ove si ritenesse che la nuova disciplina non si applicasse alle attività preesistenti e già operanti sul territorio”.
I limiti alla libertà d’impresa. La delibera della Giunta Regionale non contrasta nemmeno con la libertà di iniziativa economica, per come questa è declinata in Costituzione. Ribadiscono i giudici che “il distanziometro è una disciplina posta a presidio della salute pubblica” e, dunque, pienamente legittima, visto il tenore letterale dell’art. 41 della Costituzione (che dal 9 Marzo 2022 contiene anche un esplicito riferimento alla salute).
Nel caso di specie, il Collegio si spinge anche oltre, arrivando ad affermare che “i limiti alla libertà d’impresa suscettibili di imposizione ex articolo 41 Cost. possono senz’altro giungere anche alla esclusione del diritto d’impresa per attività ritenute prive di utilità sociale e lesive dei valori costituzionali (tra cui il diritto alla salute che non a caso l’articolo 32 definisce “inviolabile” nella sua dimensione individuale e collettiva)”.
La delibera della Giunta Comunale di Ferrara. Rispetto alla delibera della Giunta Comunale di Ferrara, il TAR smentisce la censura dell’esercente che lamentava l’assenza di competenza della Giunta.
Il presupposto della tesi del ricorrente (la delibera integra “piano territoriale e urbanistico” e quindi rientra nella competenza del Consiglio comunale ex articolo 42 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e non nella competenza residuale della giunta) è erroneo, secondo il Collegio, in quanto alla delibera è estranea ogni funzione programmatoria, risolvendosi invece nella semplice mappatura dei luoghi cd. sensibili e degli esercizi commerciali dotati di apparecchi per il gioco e delle sale giochi.
Anzi, i giudici arrivano quasi a dubitare della sussistenza dell’interesse, da parte dell’esercente, a impugnare la delibera di mappatura, “dato che essa ha una mera funzione ricognitiva della situazione di fatto e quindi non incide sfavorevolmente in modo innovativo sulla situazione della ricorrente”.