La normativa. Il Comune di Osio Sotto (BG) ha introdotto, con il Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante da forme di gioco lecito, la disciplina relativa all’esercizio del gioco lecito nel territorio comunale. In particolare, tra le altre cose:

1) l’art. 1, comma 2 considera oggetto del Regolamento (anche ai fini dell’applicazione del distanziometro, dunque) anche le attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;

2) l’art. 5, comma 2 introduce tra i luoghi sensibili (operando nell’ambito delle facoltà concesse ai Comuni dall’art. 5, comma 2 della legge regionale 8/2013) anche gli sportelli bancari, postali o bancomat.

Il caso. Il TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, si pronuncia, nella sentenza 111/2021 (che qui si analizza), a seguito di un ricorso presentato da una società che chiedeva l’autorizzazione all’esercizio di un’attività di raccolte di scommesse ippiche e sportive nel Comune di Osio Sotto. Poiché i locali in cui l’attività si sarebbe dovuta svolgere sono ubicati a una distanza inferiore a 500 metri (nello specifico, 180 metri) rispetto a uno sportello bancomat, la Questura, sulla base dei due articoli citati, ha negato il rilascio dell’autorizzazione.

La possibilità per i Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili. Il primo punto su cui i giudici amministrativi si pronunciano è relativo alla possibilità per i Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli presi in considerazione dalla legge regionale. In particolare, come detto poc’anzi, l’art. 5, comma 2 della legge regionale 8/2013 attribuisce ai Comuni tale facoltà, subordinandola tuttavia ad alcune specifiche finalità: ciò può essere fatto, infatti, “tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.

Il Collegio censura l’ampliamento dei luoghi sensibili effettuato dal Comune di Osio Sotto perché sarebbe in realtà fondato sulla tutela della salute pubblica (e noi sui presupposti citati dalla norma), esorbitando così dalle proprie prerogative e invadendo, invece, la competenza regionale, concorrente con quella dello Stato, in materia di tutela della salute.

Sullo stesso punto si veda anche la sentenza 1172/2019 del TAR Piemonte.

L’attività di raccolta scommesse ippiche e sportive. il TAR Brescia censura anche l’altro profilo della vicenda, ossia quello dell’inclusione delle sale scommesse ippiche e sportive nell’ambito di applicazione del Regolamento, a partire dall’istituto del distanziometro. Argomentano i giudici, infatti, che sia la delibera della Giunta Regionale 24 gennaio 2014 – n. X/1274, sia la legge regionale 11/2015, sia anche l’art. 7, comma 10 del decreto Balduzzi sono conformi nel riferirsi solamente alle sale con slot machine (e non alle sale scommesse) quando richiedono che il rilascio del permesso sia subordinato all’ulteriore presupposto della positiva verifica da parte del Comune della distanza da certi luoghi sensibili.

Sullo stesso punto (anche per alcune considerazioni relative alla differenza tra sale scommesse e sale gioco con slot) si veda la sentenza 680/2019 del TAR Liguria.

Il ricorso viene pertanto accolto e i due punti controversi del Regolamento vengono annullati insieme al provvedimento di rigetto della licenza emesso della Questura.

 

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)