Premessa. La Legge regionale 5/2013 del Lazio, come modificata dalle leggi regionali 16/2022 e 19/2022, prevede che l’apertura di nuove sale gioco sia consentita a condizione che esse siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da una serie di luoghi sensibili, prevedendo al contempo la facoltà per i Comuni di individuare ulteriori limitazioni tenendo conto di alcuni fattori quali, ad esempio, l’impatto sul territorio, la distribuzione oraria, la sicurezza urbana, i problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico, le esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.

Il Regolamento sale gioco e giochi leciti di Roma Capitale, adottato con la delibera comunale n. 31/2017 e modificato successivamente nel 2019, prevede alcune disposizioni più restrittive (es. il distanziometro di 500 metri) e soprattutto, all’art. 7, comma 1, prevede che le limitazioni si applichino anche alle sale gioco già in essere (ossia in ipotesi di cambio di titolarità dell’attività).

Avverso il diniego, pronunciato dal Comune di Roma Capitale, alla prosecuzione delle attività di installazione di slot/altri giochi, ha presentato ricorso al TAR la tabaccheria interessata. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso con la sentenza 14714/2024 che qui si analizza.

Il rapporto tra Legge regionale e Regolamento comunale. Il TAR Lazio argomenta l’accoglimento del ricorso a partire dal rapporto tra Legge regionale e Regolamento comunale. Sostengono i giudici, infatti, che la norma regionale che introduce il distanziometro deve essere considerata come norma “eccezionale” come tale “insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma”.

In questo senso, dunque, non sarebbe possibile interpretare le “ulteriori limitazioni” ammesse dalla Legge regionale nel senso di “ulteriori condizioni” che vadano oltre la fattispecie prefigurata dalla Legge regionale stessa (ossia l’apertura di nuove sale gioco). Questo per evitare, secondo il TAR, un’eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, tale da incidere anche “nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell’attività economica”.