Premessa. Il Comune di Riva del Garda, con provvedimento del 2024, ha rimosso alcuni apparecchi da gioco presenti in un esercizio commerciale attivo sul suo territorio, specificando che la loro collocazione violava le distanze minime dai luoghi sensibili (300 mt.) previste dall’art. 5 della legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13.

L’esercizio oggetto del provvedimento ha sollevato ricorso lamentando l’erroneità del criterio di calcolo della distanza utilizzato nel caso di specie. Con sentenza 128/2024. Il TRGA di Trento ha respinto il ricorso confermando la correttezza del provvedimento comunale.

Il criterio del raggio in linea d’aria. I giudici confermano la bontà dell’utilizzo del criterio del raggio in linea d’aria anziché quello del tragitto pedonale.

Rilevano in primo luogo i giudici che il dettato della Legge provinciale “non impedisce l’utilizzo” di tale criterio ed è, anzi, suggerito dalla Provincia (circolare della PAT – Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione prot. PAT n. 491566 di data 21 settembre 2016) per uniformità applicativa in tutto il territorio trentino.

Sottolinea il Collegio, inoltre, che il comma 2 dell’art. 5 della Legge Provinciale afferma che “i Comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore” a quella provinciale: in questo contesto, “l’aver tenuto conto che a differenza del raggio in linea d’aria i tragitti pedonali possono essere molteplici e possono subire variazioni al mutare della viabilità … appare … una scelta nei limiti del possibile scevra da profili di opinabilità in grado di definire con univoca certezza, che oltretutto rimane inalterata nel corso del tempo, la distanza tra due luoghi”.

Ciò, in definitiva, secondo il TRGA, risponde anche “all’esigenza di certezza degli operatori economici”.