La normativa e il caso. Il Comune di Medole (Mn) con il Regolamento per l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito ha tra le altre cose ampliato la distanza che deve intercorrere tra le sale gioco e i luoghi sensibili, portandola dai 500 metri previsti dall’art. 5, comma 1 della legge regionale 8/2013 della Regione Lombardia a 3000 metri (art. 4, comma 1 del Regolamento).

Il ricorrente, ossia un titolare di un bar ristorante che si è visto annullare la SCIA per l’installazione di apparecchi per il gioco, ha sollevato ricorso, inserendo tra i motivi anche l’effetto espulsivo che una distanza così ampia di fatto genererebbe per le attività del gioco lecito nel territorio comunale.

Si è pronunciato il Consiglio di Stato con il parere definitivo 181/2021.

La possibilità per i Comuni di ampliare la distanza. Il ricorrente osserva che con la previsione di una distanza di 3000 metri si determinerebbe “l’impossibilità di individuare aree comunali per l’installazione di apparecchi di gioco”. I giudici concentrano le loro analisi sulla legittimità o meno, nel quadro normativo esistente (anzitutto la legislazione regionale), dell’ampliamento da parte del Comune della distanza minima. Analizzando il dettato dell’art. 5, comma 1 della legge regionale 8/2013, il Collegio ricava che la distanza di 500 metri (tra apparecchi da gioco e luoghi sensibili) ivi fissata è da intendersi come “limite massimo”.

Inquadrata così la norma generale, il Consiglio di Stato non esclude a priori la possibilità che un Comune possa derogarvi, imponendo però un onere di “motivazione rafforzata, specifica e puntuale, frutto di una istruttoria approfondita e tecnicamente supportata” attraverso “elementi di fatto congruenti, previamente accertati e riscontrabili”

La motivazione addotta nel caso in esame. Proprio ciò che, a detta dei giudici, sarebbe mancato nel caso di specie, in cui invece l’Ente locale “ha solo successivamente giustificato tale decisione ‘in quanto necessaria alla salvaguardia dei siti sensibili, data la particolare conformazione del territorio’”.

Si tratta, quindi, di una “motivazione (postuma) [che] appare apodittica e tautologica, replicabile per qualunque tipo territorio comunale in quanto astratta e generica”, e che si configura come “indice (…) dell’eccesso di potere perché utilizzato strumentalmente per vietare in modo generalizzato e surrettizio l’esercizio dell’attività economica sull’intero perimetro del territorio comunale” (nel caso di specie il Comune aveva prodotto un elenco di dati inerenti la raccolta e le vincite di gioco nel territorio provinciale giudicato “insufficiente a supportare la decisione nei termini assoluti in cui essa è stata presa”).

Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che la deliberazione del Consiglio comunale debba essere annullata nella parte in cui prevede la distanza di 3000 metri.

 

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)