La normativa. Il Sindaco del Comune di Firenze è intervenuto, nel Luglio 2018, con le ordinanze 204 e 215 del 2018 a disciplinare gli orari di chiusura delle sale giochi (dalle 18 alle 24) e gli orari di spegnimento degli apparecchi presenti in altri esercizi, quali bar, ristoranti, rivendite di tabacchi, ecc (dalle 13 alle 19).

Il caso. Avverso tali provvedimenti un tabaccaio, congiuntamente alla Federazione Italiana Tabaccai, ha presentato ricorso dinanzi al TAR per la Toscana che si è pronunciato, respingendo il ricorso, con la sentenza 23/2019.

L’istruttoria. Il primo elemento su cui si sofferma la sentenza è quello relativo all’istruttoria condotta dal Comune di Firenze a giustificazione delle misure introdotte. La questione era particolarmente delicata perché la precedente ordinanza (232/2016) era stata bocciata dal medesimo TAR con la sentenza 396/2017 in quanto carente sul piano dell’istruttoria.

Anche in questo caso il Collegio esprime la necessità di un’istruttoria completa per giustificare la disciplina sugli orari: si legge, infatti, che “è necessario che il potere di limitazione degli orari per l’esercizio del gioco lecito da parte del Sindaco sia assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento, che evidenzino l’incidenza del fenomeno del gioco a livello cittadino e la gravità dello stesso sotto il profilo patologico, sociale ed economico, sì da giustificare l’intervento disciplinare sugli orari di apertura adottato” (per un altro orientamento, che assegna meno rilevanza all’istruttoria, ritenendo “la ludopatia un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza”, si veda, tra le tante, la sentenza del TAR Veneto 128/2017).

Nel caso di specie, i giudici ritengono comunque adeguata l’istruttoria presentata dal Comune e realizzata dal Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze: pur evidenziando che la circostanza che i dati presi in esame si fermino al 2016 rappresenta una criticità dello studio, si nota come emerga chiaramente la crescita dei numeri connessi alla spesa per l’azzardo, ai punti gioco, ai soggetti presi in carico dal SER.D.

Il Collegio, inoltre, non condivide la richiesta di un’istruttoria svolta non sull’intero territorio comunale ma in modo specifico rispetto alle singole zone urbane: “in presenza di un’ampia mobilità dei cittadini e di una città di non grandissime dimensioni come Firenze”, dicono i giudici, “appare eccessiva la pretesa di una diversificazione tra i quartieri cittadini”.

La differenziazione degli orari tra sale dedicate esclusivamente al gioco ed altri esercizi. L’altro aspetto affrontato nella sentenza concerne la differenziazione degli orari tra sale giochi e altri esercizi commerciali nei quali possono essere installati gli apparecchi da gioco. A giustificazione di questa scelta, in particolare per quel che concerne lo spegnimento delle macchinette dopo le 13 nei vari esercizi cd. promiscui, l’Amministrazione comunale afferma che “durante il giorno, e segnatamente dopo le ore 13, orario di chiusura delle scuole, sono maggiormente frequentati i bar o altri pubblici esercizi dove si trovano le macchinette e dove l’induzione al gioco può coinvolgere anche chi giunge in detti esercizi casualmente”.

Tale argomentazione viene sostanzialmente avallata dal TAR che, inoltre, rileva che:

1) nei locali dedicati al gioco e alle scommesse vi è, per legge, un divieto di accesso per i minori, cosa che ovviamente non sussiste per gli altri esercizi;

2) il decreto dignità ha introdotto l’obbligo di utilizzo di tessera sanitaria per accedere agli apparecchi da gioco, ma ciò solo a partire dal Gennaio 2020 (la sentenza è del 20 Dicembre 2018) e pertanto tale misura viene considerata ancora solo come preventiva.

Inoltre, aggiunge il TAR, se è vero che l’Intesa in sede di Conferenza Unificata non ha valore cogente (poiché non recepita con decreto), il fatto che le limitazioni orarie per bar, ristoranti, tabaccherie, ecc siano conformi al contenuto di questa (“sei ore complessive di interruzione quotidiana”) conferma ulteriormente che la scelta del Sindaco di Firenze non è abnorme.

In conclusione, dunque, rimane in vigore di una disciplina che impone orari differenti a tipologie di esercizi diversi: giova ricordare che in varie altre occasioni (es. TAR Lazio 750/2019 e Consiglio di Stato 4125/2020), invece, l’uniformità delle limitazioni è stata considerata positivamente, attribuendole la funzione di disincentivare la trasmigrazione degli utenti dall’una all’altra tipologia di esercizi allo scattare dell’ora di spegnimento o chiusura.

 

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)