Premessa. Il 27 luglio 2018 il Consiglio di Stato (sentenza n. 4604/2018), ha definitivamente respinto il ricorso per il mancato rilascio della licenza di una sala giochi, ubicata a Pisa ad una distanza inferiore ai 500 metri da un Istituto Scolastico, come previsto dalla legge della Regione Toscana n. 57 del 2013, integrando e confermando la sentenza del TAR Toscana n. 708/2017.

Il ricorso presentato dal titolare nasce dall’“avverso provvedimento del Questore di Pisa di diniego della chiesta autorizzazione per la raccolta di giocate tramite apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS”, a causa della mancata “idonea certificazione attestante che i locali in cui l’attività verrà esercitata rispettano le distanze da luoghi sensibili previste dalla Legge Regionale”.

Circolare Questura. La sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, indica la corretta applicazione della Legge Regionale “da parte degli Organi del Ministero dell’Interno”, come indicato dalla Circolare n. 577/2018 che indica alle Questure, in sede di rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS, di tenere conto delle discipline regionali e locali riguardo il tema delle distanze minime da luoghi qualificati come “sensibili” degli esercizi con attività di scommesse, sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo. Tale provvedimento infatti “fa obbligo ai Questori” di tenere conto della legislazione della Regione Toscana visto che “l’istallazione degli apparecchi VLT è sottoposta all’autorizzazione” dello stesso “non soltanto per le verifiche del requisito di moralità del richiedente ma anche, del regime distanziale”.

Tutela salute. La sentenza conferma ulteriormente la competenza del Questore, prevista dall’ art. 1, c. 936 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), dove vengono “definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela  della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”; la norma conferma anche come “la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è materia che attiene alla tutela della salute e dell’ordine pubblico ed è sintomatico che entrambe le tutele sono espressamente richiamate nell’ottica della prevenzione”. Indicazioni presenti anche all’interno della legislazione regionale dove le norme sono “finalizzate a prevenire – proprio attraverso l’imposizione di distanze minime delle sale giochi e scommesse dai luoghi sensibili – l’insorgenza di forme patologiche di ludopatia” indicato anche come GAP.

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)