Premessa. L’art. 26 della Legge regionale 19/2021 del Piemonte prevede che possono procedere, previa istanza, alla reinstallazione degli apparecchi da gioco dismessi in attuazione della Legge regionale 9/2016: a) i titolari degli esercizi pubblici e commerciali qualificati come sale da gioco o sale scommesse; b) i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Nel caso di specie, un esercizio iscritto al Ries (Registro degli Operatori di gioco), ossia l’elenco degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento, ma privo di autorizzazione alla vendita di generi di monopolio ha presentato ricorso contro il provvedimento di diniego dell’istanza di reinstallazione adottato dal Comune di Ponderano. Il Comune, peraltro, aveva emesso tale provvedimento dopo che la Regione Piemonte aveva espresso un parere in linea con la decisione comunale.
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso dell’esercente con la sentenza 164/2025 che qui si analizza.
L’articolo 26 e l’istanza di reinstallazione. La tesi del ricorrente si fonda sull’interpretazione per cui tra i “titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli” a cui la legge consente di reinstallare gli apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della precedente Legge regionale 9/2016 dovrebbero essere ricompresi anche i soggetti iscritti nell’elenco Ries.
Il TAR Piemonte rigetta questa interpretazione sulla base di due ordini di motivi:
- La difficoltà ad equiparare il rilascio di un’autorizzazione all’iscrizione ad un elenco che avviene mediante la sola verifica formale della presentazione di tutte le prescritte autocertificazioni;
- La considerazione che l’interpretazione prospettata dal ricorrente avrebbe l’effetto di estendere la legittimazione a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della Legge regionale 9/2016 a tutti i soggetti presso cui tali apparecchi erano collocati (essendo obbligatoria per tutti l’iscrizione all’elenco c.d. “RIES”, cfr. art. 3 del decreto del MEF del 9.09.2011) e ciò, secondo i giudici, in contrasto sia con il testo dell’art. 26 sia con la ratio complessiva della disciplina regionale.
Il TAR, pur esprimendo la “consapevolezza delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione”, ritiene che l’interpretazione fornita dalla Regione Piemonte e seguita dal Comune nel provvedimento (“secondo la quale per titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli … devono intendersi i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio”) sia quella più rispondente ai criteri di interpretazione della legge.
Altre sentenze. Il TAR Piemonte ha analizzato anche altri casi simili, riproponendo il medesimo orientamento: sentenze 165/2025 e 263/2025 relative al Comune di Vercelli, sentenza 262/2025 relativa all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, sentenza 265/2025 relativa al Comune di Pontecurone.