La normativa e il caso. La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 5/2013, ha introdotto il distanziometro (art. 6-bis). Nel 2019, il Comune di Medesano (PR) ha emesso, nei confronti di un esercizio presente nel territorio comunale che svolge attività di raccolta scommesse, un provvedimento con cui si comunica che l’attività è posta a meno di 500 metri da luoghi sensibili (una scuola primaria e un impianto sportivo), e che pertanto essa avrebbe dovuto cessare entro il 31 dicembre 2019.

Avverso tale provvedimento, l’esercizio in questione ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato ha espresso il relativo parere definitivo 207/2023 (di esito negativo) che qui si analizza.

La competenza del Comune. In primo luogo, il Consiglio di Stato sottolinea come rientri nei poteri del Comune anche quello di revocare il titolo autorizzatorio degli esercizi per la raccolta di scommesse, senza che vi sia violazione delle competenze del Questore: l’art. 6 della legge regionale 5/2013 attribuisce, infatti, ai Comuni “il potere di adottare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili, su cui i Comuni medesimi sono chiamati a vigilare”.

Nel quadro regionale entro cui si inseriscono le prerogative comunali, nessuna ulteriore attività istruttoria o di bilanciamento degli interessi doveva essere svolta dall’Ente locale, atteso che, se le attività di scommessa sono incluse nella mappatura di quelle sensibili, ciò comporta la loro cessazione senza che vi sia spazio per alcuna diversa valutazione discrezionale.

Il distanziometro e la proroga delle concessioni. Inconferente è poi, secondo il Collegio, la censura del ricorrente secondo cui la proroga delle concessioni contenuta nell’art. 24, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 avrebbe in qualche modo paralizzato l’applicazione del distanziometro. Il Consiglio di Stato ribadisce, infatti, che tale proroga “non incide sul potere di inibizione delle attività prossime ai luoghi sensibili”.

Le garanzie procedimentali. Infine, il Collegio dichiara infondata anche la doglianza relativa all’asserita violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge 241/1990. Trattandosi di comunicazione relativa all’inclusione dell’esercizio nella mappatura comunale dei luoghi sensibili, il provvedimento impugnato non rientra tra quelli oggetto di contraddittorio.