COSA SI DEVE INTENDERE PER NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO?
IL TAR TOSCANA SI ESPRIME NELLA SENTENZA 1682/2019

Il caso e la normativa. La legge regionale della Toscana 57/2013, all’art. 4 (modificato dalla legge regionale n. 4 del 23 Gennaio 2018), prevede che la nuova installazione di apparecchi per il gioco è vietata se nel raggio di 500 metri (misurata col percorso pedonale più breve) si trovano una serie di luoghi sensibili (specificamente individuati).

Nella sentenza 1682/2019, il TAR per la Toscana è dovuto intervenire per dirimere una controversia fondata proprio sulla qualificazione di nuova installazione di apparecchi da gioco. Nell’articolo citato poc’anzi si dice: che “per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, e che “si considera altresì nuova installazione (…) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”.

L’obiettivo di congelare il numero di apparecchi esistenti. Nel caso di specie, il primo elemento che emerge è che la società in esame (autorizzata nel 2014) aveva per un lungo periodo di tempo tenuto al suo interno quattro apparecchi per il gioco, poi ridotti a tre dopo il 31 Ottobre 2018 (nell’ambito della vicenda di sospetta nuova installazione di apparecchi).

La Regione Toscana, con una circolare interpretativa in merito alle modificate apportate con la legge 4/2018, ha specificato che obiettivo della disciplina relativa agli apparecchi di nuova installazione è quella di “congelare il numero di apparecchi esistenti alla data [di approvazione della legge], non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti”. In questo senso, si veda anche la sentenza 1181/2018 del TAR Veneto per una scelta analoga.

La nuova installazione. Il ricorso viene accolto dal TAR: infatti, notano i giudici, nel caso di specie il rapporto principale tra concessionario ed esercente (quello che viene preso in considerazione nella legge regionale) non è mutato, essendo invece semplicemente cambiato il gestore degli apparecchi scelto dal concessionario stesso (il che, sottolinea il Collegio, non dipende dall’esercente). Rimanendo invariato il contratto principale (l’unico a cui si deve far riferimento per valutare se vi siano o meno i presupposti di cui all’art. 4), conclude il TAR, non si configura in alcun modo un caso di nuova installazione.

L’AMPLIAMENTO DELL’ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI
MEDIANTE REGOLAMENTO COMUNALE
E IL PRINCIPIO DI RECIRPOCITA’ NEL RISPETTO DELLE DISTANZE

La normativa. L’art. 4 della legge regionale della Toscana 57/2013 contiene un elenco di luoghi sensibili rispetto ai quali è necessario che le sale giochi e gli apparecchi da gioco rispettino una distanza non inferiore a 500 metri. Il Consiglio dell’Unione Valdera, con deliberazione 20/2018, ha approvato il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito con cui, tra le altre cose, è stato ampliato l’elenco di cui all’art. 4 della predetta legge regionale: tra le innovazioni, si registra anche l’introduzione tra i luoghi sensibili delle discoteche (art. 8, comma 4).

Il caso. Una società ha presentato all’Unione dei Comuni Valdera un’istanza per l’apertura di una discoteca (autorizzazione richiesta dal TULPS). Questa è stata rigettata in quanto non è rispettata la distanza di 500 metri tra sale giochi e discoteche (prescritta appunto nel Regolamento). La società ha dunque sollevato ricorso dinanzi al TAR per la Toscana che si è espresso con la sentenza 830/2019.

La reciprocità. Una delle doglianze sollevate dal ricorrente è relativa alla reciprocità nel rispetto delle distanze: infatti, secondo la società, “il Regolamento vieterebbe solo l’apertura di ‘centri di scommesse’ o ‘spazi per il gioco lecito’ a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, ma non che quest’ultimi debbano corrispettivamente mantenere una distanza non inferiore a 500 metri dai ‘centri di scommesse’ e dagli ‘spazi per il gioco lecito’”.

Il TAR è di diverso avviso: “per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i (…) luoghi [sensibili] deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto. Tale assunto non può che essere condiviso, non potendo, d’altro canto, l’Amministrazione imporre al gestore della sala giochi, che ha in precedenza ottenuto l’autorizzazione, di spostare la propria attività per consentire l’insediamento della discoteca, venendo altrimenti irragionevolmente pregiudicato il diritto costituzionalmente tutelato del primo di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale già in precedenza assentita, oltre che disconosciuti i principi di certezza del diritto e di affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche”.

L’ampliamento dei luoghi sensibili mediante Regolamento. L’Unione dei Comuni Valdera ha ampliato, come si è visto, l’elenco dei luoghi sensibili predisposto dalla Regione Toscana, includendo anche le discoteche. Ciò è stato fatto, come espressamente dice il Regolamento, sulla base dell’art. 4, comma 3, il quale a sua volta afferma che “i comuni possono individuare altri luoghi sensibili (…) tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.

Nella motivazione del diniego dell’istanza della società, il Comune ha giustificato la legittimità dell’inclusione delle discoteche nell’elenco dei luoghi sensibili sulla base del “potere-dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionalmente fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica”.

Il TAR argomenta la correttezza della scelta del Comune, bocciando il ricorso, soffermandosi sulla frequentazione delle discoteche da parte dei giovani, sul consumo di bevande alcoliche che ivi normalmente si realizza e sulla correlazione tra quest’ultimo e “il minor controllo degli impulsi e quindi il maggior rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo”.

Sul punto, peraltro, è utile operare un confronto con quanto espresso dal TAR Piemonte nella sentenza 1172/2019: in quel caso, infatti, a fronte di un dettato di legge quasi identico a quello toscano in materia di ampliamenti dell’elenco da parte degli Enti locali, la scelta di un Comune di considerare luogo sensibile un poliambulatorio privato (non espressamente previsto dalla legge regionale) è stata bocciata sulla base della considerazione che in materia di salute solo il legislatore regionale può definire l’ampiezza dell’elenco, essendo ciò strettamente connesso al tema del bilanciamento con altri valori costituzionali (su tutti, la libertà di iniziativa economica privata), da considerarsi riservato alla competenza, appunto, del legislatore.

 

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)