La normativa e il caso. Il caso preso in esame nella sentenza 46/2021 del TAR della Valle d’Aosta (che qui si analizza) si articola a partire dalla Deliberazione della Giunta Comunale di Quart 37/2020, con cui è stata aggiornata la mappatura dei luoghi sensibili nel territorio comunale di Quart (sulla base della legge regionale 14/2015 come modificata), e dal successivo Decreto del Questore di Aosta con cui è stata rigettata nei confronti della società ricorrente l’istanza di rilascio di licenze (ex articolo 88 TULPS) per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse e di gioco tramite VLT, proprio in ragione della violazione delle distanze minime (500 metri) previste dalla legge regionale.

Le strutture ricreative nella legge regionale 14/2015. Un primo elemento che il Collegio prende in considerazione attiene alla qualificazione delle attività che sono state inserite nella lista dei luoghi sensibili con la Delibera 37/2020: in particolare, i giudici si concentrano sulla riconducibilità alla nozione di “strutture ricreative” (previste come luoghi sensibili dalla legge regionale 14/2015) di “alcune attività private rivolte prevalentemente ai propri associati in cui (…) non vengono svolti servizi pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico” situate a meno di 500 metri dai locali della società ricorrente. Tra queste rientrano, nel caso di specie, alcuni centri di danza, fitness e associazioni culturali.

Secondo il TAR è corretto ricomprendere queste attività nella nozione di “strutture ricreative” considerandole, dunque, luoghi sensibili ai fini del distanziometro: richiamando la sentenza 5/2020, infatti, il Collegio afferma che l’uso nella legge “di una locuzione così ampia [è] il chiaro indice della volontà del legislatore regionale di comprendere nel divieto ogni ente, istituzione, soggetto, pubblico o privato, che sia un centro di aggregazione di iniziative a carattere culturale”. Questo indirizzo risulta anche coerente con la “ratio (…) di proteggere dai rischi connessi al gioco i frequentatori abituali di tali luoghi, in quanto categorie di persone normalmente più esposte e vieppiù vulnerabili se inserite in un contesto di aggregazione sociale”.

L’istruttoria in caso di aggiornamento della lista dei luoghi sensibili. La Deliberazione 37/2020 impugnata dalla società ricorrente aggiorna la mappatura dei luoghi sensibili che il Comune di Quart aveva precedentemente effettuato con la prima Deliberazione 58/2019. La circostanza che alcune qualificazioni, e di conseguenza alcuni esiti, in ordine ai luoghi considerati sensibili siano stati modificati da una deliberazione all’altra non impone, secondo il TAR, “una più approfondita attività istruttoria sulle attività prese in considerazione”. Anche questa censura viene dunque respinta.

Le questioni di legittimità costituzionale. La società ricorrente, infine, solleva alcuni dubbi di legittimità costituzionale relativi all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 14/2015 rispetto agli articoli 3, 41 e 117, comma 3, della Costituzione. Anche queste prospettazioni vengono smentite dal TAR.

Con riferimento agli articoli 3 e 41, il ricorrente lamentava che il criterio della misurazione della distanza in linea d’aria, adottato dalla legge regionale, fosse “intrinsecamente irragionevole” e del tutto “sproporzionato” sul piano del bilanciamento degli interessi in gioco (libertà d’impresa e tutela della salute).

Per quel che riguarda il principio d’uguaglianza (articolo 3 Cost.) il TAR afferma che non c’è alcuna irrazionalità interna al precetto: l’adozione da parte della Regione Valle d’Aosta del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria “non pare di per sé incoerente o contraddittorio rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ovvero quella di prevenire la ludopatia ‘allontanando’ i punti in cui si raccoglie il gioco pubblico dai luoghi ‘sensibili’”.

Anche sul piano dell’asserito mancato bilanciamento tra tutela della libertà d’impresa (articolo 41 Cost.) e tutela della salute, il TAR non condivide le censure del ricorrente in quanto sarebbe “indimostrato l’assunto che l’adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria impedirebbe l’esercizio del gioco su tutto il territorio regionale”.

Infine, sul piano delle competenze, il Collegio nega qualsiasi violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione da parte della legge regionale 14/2015: è pacifico, infatti, e confermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza 27/2019), che alle Regioni sono attribuite prerogative per prevenire il fenomeno della ludopatia, anche attraverso lo strumento del distanziometro.

A questa conclusione non osta nemmeno quanto previsto nell’Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Autonomie Locali in cui, accanto a un potere pianificatorio sulla distribuzione dei punti gioco assegnato al Ministero dell’Economia, vengono espressamente fatte salve le disposizioni di maggior tutela previste dalle Regioni.

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)