Premessa. Il Comune di Belluno, con il Regolamento comunale per l’apertura delle sale giochi e l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo” approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 10/2017 ha previsto che l’orario di apertura e chiusura delle sale giochi può essere disciplinato da apposita Ordinanza sindacale, e che l’orario giornaliero di apertura delle sale da gioco non può comunque essere superiore alle otto ore. L’ordinanza in questione è stata adottata il 30 Luglio 2020 e ha stabilito che le sale gioco e gli apparecchi possono restare in esercizio per otto ore al giorno (dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 23.00).

Nel frattempo era sopraggiunta la LR 38/2019 che ha stabilito che l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un provvedimento che renda omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco. Tale provvedimento si è concretizzato nella DGR 2006/2019, che ha stabilito fasce di sospensione quotidiana del gioco ammontanti a un totale di 6 ore.

Avverso questi provvedimenti, e in particolare avverso l’ordinanza sindacale bellunese, ha presentato ricorso un operatore del gioco. Il TAR Veneto si è pronunciato, confermando i provvedimenti del Comune di Belluno, con la sentenza 997/2023 che qui si analizza.

La conferma delle preesistenti regolamentazioni degli Enti locali. È materia del contendere il rapporto tra i limiti orari regionali e quelli comunali. Il TAR, a partire dalle premesse della DGR 2006/2019, ricostruisce così la vicenda.

  • Nelle premesse della DGR 2006/2019, viene chiarito che l’interruzione del gioco, per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm, è un’azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali.
  • Secondo i giudici, “l’uso del verbo approvare al passato (“approvate”) è indicativo della volontà del Legislatore regionale di lasciare inalterata la regolamentazione degli Enti Locali già adottati al momento dell’entrata in vigore della D.G.R. n. 2006/2019”;
  • Nello stesso senso il termine “rinforzare” che, essendo posto in relazione alle “norme regolamentari”, non può essere inteso nel senso per cui la Delibera in esame abbia inteso abrogare i regolamenti degli Enti Locali preesistenti, dovendosi piuttosto ritenere che il Legislatore regionale abbia voluto introdurre un limite orario minimo inderogabile al di sotto del quale né la regolamentazione già in vigore né quella in fieri possono andare;
  • L’ordinanza sindacale, pur essendo successiva alla LR 38/2019 e alla DGR 2006/2019, non fa altro che recepire, senza alcun carattere innovativo, il contenuto del preesistente Regolamento Comunale del 2017.

Dunque, le doglianze di parte ricorrente sul punto vengono rigettate confermando, invece, le limitazioni orarie introdotte dal Comune di Belluno che consentono un’apertura delle sale giochi e un funzionamento degli apparecchi per otto ore al giorno.

I profili sanzionatori. Il TAR Veneto interviene anche su un altro punto: quella della legittimità delle previsioni sanzionatorie del Comune di Belluno. Sostiene il Collegio, anche sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto, che la previsione di sanzioni pecuniarie accessorie in materia di orari delle attività economiche rientra a pieno titolo nella competenza del Sindaco ex art. 50, comma 7, del TUEL. Il Sindaco infatti, esercita “una potestà di carattere generale (inerente la tutela della pubblica quiete e della salute pubblica), senza che sia possibile ravvisare alcuna interferenza con i diversi poteri di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che spettano, invece, all’autorità statale”.

Non solo: il TAR riconosce anche che la reiterata violazione della disciplina sindacale degli orari possa essere accompagnata da una misura ulteriore e diversa dalla sanzione pecuniaria: una misura, cioè, di cura diretta dell’interesse pubblico e che vada ad incidere direttamente e immediatamente sull’attività (del gioco e del funzionamento degli apparecchi di gioco), sospendendola per un tempo ragionevole, adeguato e idoneo (CDS 1933/2018).