Premessa. Il TAR Lazio ha recentemente respinto con tre sentenze (nn. 9529-9530-9531 del 2018), i ricorsi presentati da diversi concessionari in merito alla riduzione del numero di nulla osta di esercizio (NOE) obbligatori per gli apparecchi AWP, previsti all’interno della legge di stabilità per il 2016.

La riduzione prevista dalle leggi recenti. All’interno della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) sono state introdotte importanti misure nel settore dei giochi pubblici “al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico, e prevenire il rischio di accesso dei minori”; nello specifico il comma 943 dell’art.1 “ha stabilito la riduzione dei NOE e la definitiva dismissione entro il 31 dicembre 2019 degli apparecchi AWP di vecchia generazione, destinati a essere sostituiti da quelli di nuova generazione, tecnologicamente evoluti, idonei a consentire il gioco da ambiente remoto, gli apparecchi AWP-R”, la disposizione normativa è stata successivamente modificata sia dal decreto – legge n. 50 del 2017 sia dall’art.1, c. 1062 della legge n. 205/2017, “limitatamente al termine, previsto per il secondo periodo, oltre il quale i nulla osta per AWP non possono essere rilasciati, differito dal 31/12/2017 al 31/12/2018”.

Decreto attuativo. Il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2017. L’art.1 del decreto stabilisce “un tetto massimo dei NOE attivi alle date del 31/12/2017 a 345.000 unità e del 30/4/2018 a 265.000 unità”. Mentre all’art.2 viene indicata un ulteriore “misura del concorso di ciascun concessionario al suddetto obiettivo, misura che è stata individuata, per la prima tappa nella riduzione di almeno il 15% dei NOE attivi riferibili a ogni concessionario alla data del 31/12/2016” e della riduzione di almeno il 34,9% per la seconda tappa. L’art.3, riprende il comma 3 dell’art.6-bis del d.l. n.50 del 2017, indicando in modo più dettagliato come “la selezione dei NOE da eliminare debba essere attuata secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della reddittività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti” alla data del 1°gennaio 2017.

Le sentenze del Tar. Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi dei concessionari i quali, con varie motivazioni, contestavano le modalità applicative della riduzione dei nulla osta, in quanto in contrato i principi del legittimo affidamento, di ragionevolezza e proporzionalità. In tutte le sentenze viene più volte sottolineato come questo decreto dia delle indicazioni ulteriori alle modalità di riduzione già predisposta con determinati obblighi dalla legge 208/2015, a conferma che “i concessionari erano pienamente edotti dell’esistenze dell’obbligo di riduzione dei NOE”, quindi “da tempo a conoscenza della necessità di dismettere progressivamente i NOE”. Viene inoltre sottolineato come sia compito dei concessionari, “quali titolari di un munus pubblico, di assumere misure idonee ad assicurare l’esecuzione della riduzione e l’equa ripartizione degli apparecchi da dismettere tra i gestori”. La lettura del quadro normativo fatta dall’Agenzia viene accolta in tutte e tre le sentenze, come “l’unica che possa reputarsi corretta”, perché la normativa “non determina esiti improvvisi e inattesi per gli operatori, testimoniato dalla circostanza che buona parte dei concessionari ha ceduto NOE nel corso del 2017; il dato si spiega nell’ottica di uno spontaneo adeguamento agli obblighi di riduzione già in essere”.

 

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)