Premessa. La Legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018 della Regione Calabria, all’art. 16, prevede il distanziometro da una serie di luoghi sensibili degli apparecchi per il gioco (comma 3: trecento metri per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, e cinquecento metri per gli altri Comuni più popolosi; comma 13: il distanziometro si applica “alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018”).
Avverso il diniego della Questura di Vibo Valentia dell’istanza per il rilascio della licenza per il trasferimento di un punto di gioco-scommesse, l’esercente aveva presentato ricorso al TAR Catanzaro che, con la sentenza 951/2024 (qui la scheda di sintesi), lo aveva respinto.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 10474/2024 che qui si analizza, ha respinto anche l’appello presentato dalla sala scommesse, ribadendo così l’applicabilità del distanziometro anche a questa tipologia di gioco.
L’argomentazione del Consiglio di Stato su sale scommesse e distanziometro. Dopo un’ampia ricostruzione della normativa in vigore, i giudici di Palazzo Spada affrontano il tema degli eventuali profili di differenziazione tra sale scommesse e altri apparecchi da gioco (anche riprendendo le sentenze 7099/2024, qui la scheda di sintesi, e 5327/2016). La distinzione “tra sale da gioco e agenzie per le scommesse non comporta che i limiti distanziometrici non si applichino alle seconde”: essendo “entrambe le attività fonti di rischi di diffusione della ludopatia”, ai fini della tutela della salute l’attività di gestione delle scommesse deve essere “parificata alle sale da gioco”.
Una diversa interpretazione porrebbe, secondo il Collegio, seri dubbi di costituzionalità derivanti dal contrasto tra la legislazione regionale e quella nazionale e dalla considerazione che “le attività economiche non possono svolgersi in contrasto con la tutela della dignità umana e con l’applicazione delle distanze rispetto ai luoghi sensibili proprio a tutela della salute dei soggetti più esposti al rischio della ludopatia”.
Il caso della Legge regionale calabrese. Nel caso della Regione Calabria, inoltre, il Consiglio di Stato altro non fa se non confermare la correttezza della pronuncia di primo grado “anche alla luce dell’inequivoco dato letterale” estensivo del distanziometro alle attività di raccolta scommesse contenuto nel comma 13 dell’art. 16 della Legge regionale 9/2018.