La normativa. L’articolo 4, comma 1, della legge regionale della Toscana 57/2013 (come modificata dalla legge regionale 4/2018) disciplina lo strumento del distanziometro nel territorio regionale. In particolare, si afferma che “è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve” da una serie di luoghi sensibili, tra cui i “centri socio-ricreativi e sportivi” (lett. c).
Nel successivo comma 2 del medesimo articolo viene ulteriormente specificato che “i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza” se, tra le altre cose, “risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità”.
A ciò il Regolamento comunale sull’esercizio del gioco lecito del Comune di Prato aggiunge l’ulteriore condizione che “le attività socio-ricreative e sportive risult[ino] in essere da almeno 12 mesi” (articolo 5, comma 2, lett. c).
Il caso. Nel caso di specie, una società di scommesse si è vista respingere dalla Questura di Prato la richiesta finalizzata all’apertura, dentro l’esercizio di scommesse già in essere e autorizzato, di uno spazio con apparecchi VLT, in quanto il locale è situato ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge da una palestra. Dopo il passaggio di proprietà della società di scommesse, la nuova gestione avanza la stessa richiesta, sottolineando anche la circostanza che, nel frattempo, la palestra in questione aveva spostato l’attività in nuovi locali, comunque molto vicini essendo la distanza sempre inferiore a 500 metri. Per questo motivo, la Questura ha ulteriormente respinto anche la nuova istanza.
Il ricorso sollevato dalla società dinanzi al TAR Toscana è stato respinto con la sentenza 348/2020; questa è stata poi impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che si è pronunciato con la sentenza 3028/2021 che qui si analizza.
Il trasferimento della palestra. Sostiene il ricorrente che, al momento del trasferimento della palestra (che coincide con la presentazione della seconda richiesta della nuova proprietà al Questore da parte della società di scommesse) non fosse presente adeguata cartellonistica e che, in ogni caso, il trasferimento della palestra stessa dovrebbe essere scomposto in due momenti distinti, ossia chiusura e nuova apertura, il che impedirebbe di considerarla quale luogo sensibile ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. c del Regolamento comunale non essendo rispettati i 12 mesi richiesti.
Il Consiglio di Stato respinge queste argomentazioni: la condizione relativa all’adeguata cartellonistica del centro sportivo, provvisoriamente assente nella fase di trasferimento, va connessa con la necessità che, per essere considerato luogo sensibile, non vi sia un’oggettiva non conoscibilità dell’attività, circostanza che a detta dei giudici non si verifica nel caso di specie.
Inoltre, anche la configurazione del trasferimento in due momenti distinti “pecca di formalismo” alla luce dell’assoluta identità delle prestazioni svolte e della vicinanza dei due locali.
Le palestre come luoghi sensibili. Il Consiglio di Stato respinge anche la censura sollevata dal ricorrente a proposito della possibilità di configurare la palestra privata come vero e proprio centro sportivo, rilevante ai fini del distanziometro: decisiva, insieme alle “caratteristiche fisiche della palestra, caratterizzata da spazi, attrezzi e servizi accessori per l’esercizio di attività sportiva aperto a un numero rilevante di persone”, è secondo il Collegio la circostanza che la palestra sia affiliata al CONI.
(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)