La normativa. Il Comune di Napoli, con il Regolamento Sale da gioco e giochi leciti e, successivamente, con l’Ordinanza sindacale n. 1 del 4 aprile 2016 ha introdotto limitazioni orarie al gioco nel territorio comunale: in particolare, il gioco è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00.

Accanto a queste previsioni, sia il Regolamento sia l’Ordinanza prevedono un apparato sanzionatorio che, in caso di reiterate violazioni degli obblighi contenuti in questi provvedimenti, contempla anche la sospensione dell’attività (fino a 60 giorni) in applicazione dell’articolo 10 del TULPS.

Il caso. Nel caso di specie, una sala giochi ha presentato ricorso al TAR Campania impugnando Regolamento e Ordinanza e chiedendo l’annullamento anche della disposizione dirigenziale con cui l’attività in questione è stata sospesa per 60 giorni per aver violato le limitazioni orarie.

Si è pronunciato il TAR per la Campania con la sentenza 5708/2021 che qui si analizza.

L’irricevibilità del ricorso su Regolamento e Ordinanza. In primo luogo, i giudici della Terza sezione del TAR dichiarano irricevibili per tardività i ricorsi presentati avverso Regolamento e Ordinanza. Spiega il Collegio, infatti, che entrambi questi provvedimenti devono essere considerati atti di volizione-azione, contenenti, almeno in parte, “previsioni destinate ad una immediata applicazione e quindi, come tali, capaci di produrre un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei destinatari”. Pertanto, essi dovevano essere tempestivamente impugnati entro 120 giorni della pubblicazione.

Il potere sanzionatorio dei Comuni rispetto alle violazioni dei limiti orari. Per quanto concerne le prerogative comunali in tema sanzionatorio nel caso di violazione dei limiti orari, i giudici sottolineano come tale potere non incida sulla licenza ex articolo 88 TULPS, né attenga ai poteri di pubblica sicurezza: oggetto del provvedimento di sospensione è l’attività e la sanzione trova il suo fondamento nell’articolo 10 del TULPS (che altra parte della giurisprudenza aveva già avallato: si veda questa scheda).

Anche sul piano delle competenze, i giudici ritengono che il provvedimento di sospensione sia stato correttamente disposto in ambito dirigenziale, seguendo l’ordinario criterio di attribuzione agli uffici comunali.

I giudici, infine, confermano anche il quantum della sanzione: la sospensione dell’attività per 60 giorni è correttamente motivata, essendo state riscontrate due violazioni dell’orario di esercizio delle sale giochi; a tale esito si è giunti semplicemente applicando “alla lettera” quanto previsto dalla normativa statale, dal Regolamento comunale e dall’Ordinanza sindacale.

(a cura di Marco De Pasquale)