Premessa. L’8 Gennaio 2019 il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la Legge n. 2/2019 Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”. La normativa arriva dopo le numerose ordinanze e regolamenti adottati dai Comuni sardi negli ultimi anni per cercare di arginare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

Limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco. Viene sottolineato il ruolo del sindaco, che per esigenze di tutela della salute pubblica e del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, può disciplinare e ridurre gli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi dove sono presenti apparecchiature per il gioco. (art. 14)

Distanze minime dai luoghi sensibili. La legge predispone il divieto di apertura di sale da gioco e la nuova istallazione di apparecchi da gioco art. 110 TULPS, in locali che si trovino ad una distanza  inferiore ai 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, determina le distanze tenendo conto della densità demografica dei Comuni.

I Comuni, al fine di evitare l’ulteriore degrado delle proprie aree periferiche, possono chiedere una deroga motivata per il proprio territorio di competenza. Gli esercizi con autorizzazione già esistenti alla data dell’entrata in vigore, si devono adeguare alle distanze minime entro massimo cinque anni, e devono entro tre mesi, predisporre un piano di intervento aziendale in grado di documentare il rischio GAP all’interno del proprio locale. I Comuni, in relazioni alle peculiarità e necessità possono individuare negli strumenti di pianificazione urbana e nei regolamenti comunali altri luoghi sensibili. (art. 12-13)

Sanzioni. La mancata segnalazione su ogni apparecchio della data di collegamento alla rete telematica dell’Agenzia e della scadenza del contratto viene punita con una sanzione da euro 100 a euro 1.000. La sanzione applicata invece se vengono violate le distanze minime determinate, è da euro 2.500 a 8.000. (art. 15).

Piano regionale. Il piano regionale 2017 del gioco d’azzardo patologico viene implementato e rivisto ogni due anni. (art. 3) La regione grazie all’Osservatorio dedicato, vuole promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo con particolare attenzione alle fasce più deboli e ai minori. Inoltre la Regione predispone la possibilità di concedere il patrocinio gratuito ad iniziative che favoriscono la sensibilizzazione verso l’utilizzo responsabile del denaro e il contrasto del GAP, allo stesso tempo però non concede il patrocinio ad iniziative e pubblicità che favoriscono o inducono alla dipendenza da gioco d’azzardo. (art. 7)

Logo “No Slot – Regione Sardegna”. All’interno della legge viene istituito il logo regionale, con l’impegno della Giunta regionale di definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore, le caratteristiche grafiche e di approvare il manuale di utilizzo del logo, con criteri e procedure per la concessione. Il rilascio del logo ad esercenti di pubblici esercizi, gestori di circoli privati e altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non istallare o di rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo è demandato ai comuni competenti per territorio. (art. 9)

Vigilanza e risorse. La Giunta regionale entro il 31 Marzo di ogni anno dovrà presentare al Consiglio una relazione sull’attività svolta in materia nel corso dell’anno precedente. (art. 11) Inoltre l’Osservatorio regionale del disturbo da gioco d’azzardo, all’interno dell’Osservatorio epidemiologico regionale, monitora il fenomeno del GAP, coordina e monitora l’attuazione del Piano regionale del gioco d’azzardo patologico. (art. 4) Viene istituito un apposito fondo “Proventi da controlli e conformità alla legislazione nazionale e regionale sul gioco d’azzardo patologico” dove i proventi delle sanzioni amministrative finanzieranno: la concessione di agevolazioni, le campagne comunali di sensibilizzazione sul GAP e finalità di carattere sociale e assistenziale. (art. 15)

Giornata regionale. La Regione istituisce la “Giornata regionale contro il disturbo da gioco d’azzardo” quale occasione per sensibilizzare sui rischi correlati al gioco e la data verrà definita entro 60 giorni dall’entrata in vigora della legge. (art. 6)

Ruolo scuola e associazioni. All’interno della legge viene riconosciuto il ruolo dell’istituzione scolastica per contrastare il fenomeno del GAP e della possibilità di introdurre nelle scuole campagne di comunicazione per presentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco, al riguardo viene sottolineata l’importanza di utilizzare la metodologia della “peer education”. Viene anche prevista la possibilità di prevedere specifiche iniziative formative per il personale scolastico. (art. 16) Oltre al ruolo della scuola viene riconosciuto il ruolo delle associazioni impegnate nella sensibilizzazione dell’uso responsabile del denaro e delle conseguenze del GAP, che la regione può interpellare e sostenere, il tutto in sinergia all’attività dell’Azienda per la tutela della salute. (art. 17)

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice di una borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)