La normativa. Il Comune di Luino (Va) ha disciplinato l’esercizio del gioco d’azzardo nel proprio territorio comunale approvando, in data 28/09/2018, il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito e, in data 21/12/2018, l’ordinanza con cui sono state introdotte delle fasce orarie di limitazione del gioco (in particolare il gioco è interrotto negli orari: 7.30-9.30; 12.00-14.00; 19.00-21.00).
L’ordinanza si fondava proprio sulle indicazioni contenute nel Regolamento citato, in cui si demandava al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze in materia di apertura delle sale da gioco e di funzionamento dei relativi apparecchi “per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari”.
Il caso. Una società operante nel settore del gioco (in particolare nell’ambito della messa a disposizione agli esercenti degli apparecchi di gioco AWP e del funzionamento degli stessi presso gli esercizi commerciali) ha presentato ricorso avverso questi Regolamento e ordinanza.
Il TAR per la Lombardia si è pronunciato con la sentenza 2583/2021 che qui si analizza.
Sull’ammissibilità del ricorso. Il TAR si pronuncia e rigetta nel merito le censure sollevate dalla società ricorrente; tuttavia, sottolinea che la circostanza che non sia stata prodotta alcuna evidenza documentale idonea a dimostrare che la ricorrente serva gli esercenti ubicati nel Comune di Luino sarebbe rilevante in punto di legittimazione ed interesse all’impugnazione.
Sulla violazione delle norme relative alla partecipazione al procedimento. Il Collegio respinge la censura sollevata dal ricorrente che contestava la violazione delle norme relative alla partecipazione al procedimento. In particolare, sostengono i giudici, poiché si tratta di atti amministrativi generali non è operante l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 13 della legge 241/1990. In ogni caso, se anche la partecipazione fosse stata necessaria, questa avrebbe comunque riguardato solo gli esercenti e non i gestori degli apparecchi.
Sulla competenza comunale. Il TAR affronta anche il tema della competenza comunale a intervenire sul tema della ludopatia e sulla disciplina relativa agli orari degli esercizi. Ricordano i giudici, infatti, che l’articolo 3 del TUEL attribuisce ai Comuni il potere di individuare in autonomia gli interessi della collettività, mentre è prerogativa del Sindaco quella di incidere sulla regolazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del TUEL (come confermato anche dalla Corte costituzionale, sentenza 220/2014). Sulle competenze comunali in tema di gioco d’azzardo patologico viene in soccorso, inoltre, anche l’articolo 5 della legge regionale 8/2013 della Lombardia. Lo strumento delle limitazioni orarie è, in ogni caso, avallato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria che lo considera un “idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia” (tra le tante, CDS 5225/2020).
Sull’istruttoria. In tema di istruttoria, i giudici sottolineano che l’atto regolamentare non si fonda su “elementi astratti riferiti al fenomeno in termini generici” dal momento che vengono riportati dati riferiti al territorio comunale di Luino che attestano un incremento, dagli inizi degli anni 2000, del numero dei cittadini con disturbi legati al gioco d’azzardo.
In ogni caso affermano i giudici, aderendo a un filone giurisprudenziale oramai affermato, che nell’attuale momento storico “la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza”.
Sulla disparità di trattamento con altre tipologie di gioco. In ultimo il TAR affronta la censura relativa alla disparità di trattamento con altre tipologie di gioco che, secondo la società ricorrente, caratterizzerebbe gli interventi del Comune di Luino.
I giudici anzitutto dichiarano inammissibile il punto, “non potendo la ricorrente ritrarre alcun vantaggio dall’eventuale estensione della disciplina sulla limitazione degli orari a giochi ulteriori dalla stessa non commercializzati”.
In ogni caso il Regolamento espressamente poneva il criterio di individuare degli orari che non penalizzassero determinate tipologie di gioco a favore di altre.
(a cura di Marco De Pasquale)