La normativa. Il Comune di Poggibonsi (Si) ha introdotto all’articolo 57, comma 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTO) del Piano Operativo (atto che disciplina l’attività urbanistica e edilizia per l’intero territorio comunale) alcune prescrizioni relative alle sale gioco e alle sale scommesse.

In quest’ambito, infatti, in conformità con l’articolo 4, comma 1 della legge regionale della Toscana 57/2013 (come modificato dalla legge regionale 4/2018), vengono innanzitutto riportate le prescrizioni relative al distanziometro (500 metri) da una serie di luoghi sensibili individuati dalla legge regionale; si introduce, inoltre, il divieto di installazione degli apparecchi per il gioco nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate nonché negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione.

Accanto a queste previsioni, il Comune afferma che gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri scommesse che offrono l’esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il caso di specie. La società ricorrente impugna le ordinanze del Comune di Poggibonsi di immediata sospensione dei lavori, prima, e di demolizione, poi, emesse in relazione ad alcune opere di adeguamento dei locali della ricorrente ai fini dello svolgimento dell’attività di sala scommesse e sala gioco con apparecchi VLT. Tra le motivazioni addotte dal Comune ricorre anche la violazione dell’articolo 57, comma 12 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Operativo.

Nel merito del ricorso si è pronunciato il TAR per la Toscana nella sentenza 581/2021 che qui si analizza.

Sull’estensione del vincolo paesaggistico a un’intera area. Secondo il Comune, resistente in giudizio, “l’art. 57 co. 12 delle n.t.a. del piano operativo esclude la possibilità di localizzare le sale per scommesse e per il gioco lecito non soltanto in immobili singolarmente vincolati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 (edifici ‘notificati’), ma anche in quelli ricadenti all’interno di aree soggette a vincolo paesaggistico (edifici ‘vincolati’)”. Sulla base di questa interpretazione della norma, dunque, dovrebbe ritenersi esclusa l’apertura della sala giochi e scommesse in questione poiché il vincolo paesaggistico andrebbe inteso come gravante sull’intera area in cui essa vorrebbe operare, e non solo sui singoli edifici.

Di diverso avviso è, invece, il TAR, che dalla lettura dell’articolo 57, comma 12 ricava che dalla “il divieto riguarda gli ‘edifici’, e non le aree del territorio comunale sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004”: questa interpretazione viene giudicata coerente con l’impianto tracciato dall’articolo 4 della legge regionale 57/2013, in cui ai Comuni viene concessa la facoltà di individuare ulteriori luoghi sensibili, ma sempre sul modello dell’articolo 4 stesso, ossia singoli edifici o complessi unitari di edifici caratterizzati dalla presenza di soggetti da tutelare (scuole, luoghi di culto, istituti di credito, ecc.).

Pertanto, conclude il Collegio, gli ulteriori luoghi sensibili non possono “coincidere con intere aree del territorio comunale, inevitabilmente comprensive di una pluralità di luoghi eterogenei cui non può applicarsi un trattamento indifferenziato in tema di prevenzione della ludopatia, a pena di irragionevolezza”.

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)