Premessa. La Regione Emilia Romagna con la legge n. 4 del 2013 ha introdotto “Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, modificata con la legge n. 8 del 2018. Invece con la  Delibera della Giunta n. 831/2017 sono state indicate le “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”. La Giunta regionale ha successivamente approvato la Delibera n.68 del 21/01/2019 avente come oggetto  le “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner) e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017”. Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti più rilevanti della normativa, alla luce delle ultime modifiche apportate.

Piano regionale. La legge prevede l’adozione di un piano integrato triennale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico (art. 2).

Divieto di patrocinio. E’ previsto il divieto di patrocinio per gli eventi che ospitano o pubblicizzano attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (art. 3 bis),

Osservatorio Regionale. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo per monitorare gli effetti in tutti gli ambiti al fine di essere l’organo di coordinamento tra gli attori coinvolti, anche riguardo al Piano Regionale su Gioco d’Azzardo Patologico (art. 5).

Assistenza agli Enti locali. La Regione fornisce assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi d’azzardo (art. 5 bis).

Distanziometro. La legge regionale (art. 6) prevede che la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale e quello del luogo sensibile. In occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima vanno tenuti in considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.

Luoghi sensibili. Sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori. Libertà viene lasciata ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Ogni Comune dovrà svolgere questa valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono.

Mappatura dei luoghi sensibili. Il Comune provvede ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera individuando le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito situati a meno di 500 metri. Nella mappatura sono considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti, acquisendo le relative mappature. Sulla base di questa analisi, il Comune comunica ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza. Il periodo di sei mesi tra la fine della mappatura e l’adozione dei provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute con l’esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.

Per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto è concessa una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine. Per beneficiare di questa proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura domanda al Comune competente.

Relativamente al distanziometro applicato a locali pubblici ed esercizi commerciali che ospitano apparecchi come le slot machine, la Regione ha specificato che tali esercizi non sono obbligati a delocalizzare (o dismettere gli apparecchi) fino a scadenza dei contratti tra concessionari ed esercenti, prevista per il 2022 dalle gare nazionali.

Integrazioni (gennaio 2019). Con la delibera n.68 del 2019, a seguito della “valutazione di particolari situazioni locali segnalate nel corso della prima fase di applicazione della delibera n. 831”, agli esercenti che intendono proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa “una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi” rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura. I Comuni hanno la facoltà di concedere un’ulteriore proroga “per un massimo di ulteriori sei mesi” solo in ragioni di “particolari esigenze” che ciascun Comune “potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare nei relativi provvedimenti”.

Viene inoltre specificato che i Comuni devono provvedere ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e adottare i provvedimenti conseguenti, “nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco, sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi di cui  all’art. 110, comma 6, del TULPS”.  Al fine di “salvaguardare gli investimenti già effettuati”, l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi aveva già delocalizzato la propria attività per rispettare la mappatura vigente. Tale deroga ha una validità non eccedente “la durata massima di dieci anni” dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura.

Nuove autorizzazioni. L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato. Analogamente non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

Autorizzazioni in corso. Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera della Giunta, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l’installazione dell’apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.

Ambito di applicazione. Con la Delibera regionale n. 831/2017 è operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto. Nel testo della delibera vengono definite le sale gioco e le sale scommesse come i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile, mentre gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal TULPS, per la cui installazione è necessario il possesso di una specifica licenza. Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura che alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni. Per nuova installazione, come specifica il documento, si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Corner. Con la legge n.8/2018 viene estesa anche ai “punti di raccolta delle scommesse”, di cui all’art. 38, c. 3 e 4 del decreto legge n.223 del 2006, l’applicabilità della legge regionale sulle distanze dai luoghi sensibili. Con la delibera n.68 del 2019 si specifica che tali attività che si svolgono in locali situati a meno di 500 metri dai cd. luoghi sensibili non possono protrarsi oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque, comprese le eventuali proroghe, “non oltre il 31 dicembre 2019”. Il divieto di nuova installazione dei cd. corner decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera.

Ippodromi. Nella stessa legge viene invece introdotta la deroga sul tema delle distanze minime dai luoghi sensibili per gli ippodromi “limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo”.

Immobili di enti pubblici. Con la legge n.8/2018 è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo in immobili di Enti pubblici concessi in locazione o comodato per fini sociali ed aggregativi.

Comuni. In attuazione a tali disposizioni diversi Comuni hanno predisposto diversi Regolamenti; alcuni esempi sono: Reggio Emilia, Bologna, Casalecchio di  Reno, Parma e Modena.

Obblighi di comunicazione. I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale, devono trasmettere all’Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigillati. I dati che i Comuni devono trasmettere all’Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico si riferiscono anche alla chiusura dei cd. corner (integrazione delibera n.68 del 2019).

Ticket redemption. È vietato consentire ai minori l’utilizzo di apparecchi, attivabili con moneta o gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (art. 6, comma 8 e 8 bis).

Marchio “no slot”. Il marchio “Slot freE-R” viene rilasciato agli esercizi che scelgono di non installare nel proprio locale le apparecchiature per il gioco d’azzardo, ciò che costituirà titolo preferenziale per agevolazioni, incentivi finanziari e contributi regionali. Viene demandato ai Comuni il ruolo di predisposizione degli elenchi pubblici degli esercizi con il marchio (artt. 7 e 7 bis).

Sanzioni. Per le violazioni delle diverse disposizioni presenti nella legge e nelle norme attuative si applicano sanzioni diversificate e, in particolare:

  • per il mancato rispetto del distanziometro, vi è una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 9.000 euro e la chiusura dell’esercizio;
  • per l’inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi, vi è una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura con sigilli del medesimo, in caso di reiterazione della violazione si applica la sospensione temporanea dell’esercizio da 10 a 60 giorni;
  • per l’inosservanza delle limitazioni previste per le attività degli sportelli e dei picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi -possono essere svolte ma in relazione alle corse dei cavalli e nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo – è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dai mille ai 3.000 euro;
  • Per l’inosservanza delle altre prescrizioni, vi è una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 600 euro.

Il sistema sanzionatorio è stato introdotto con le modifiche apportate con la legge n.8/2018 all’art. 6, c. 2 della legge regionale, successivamente sostituito dal paragrafo “regime sanzionatorio” della delibera n.68 del 2019.

Provvedimenti dei giudici amministrativi. Dopo l’introduzione delle modalità applicative della legge regionale, numerosi sono stati i ricorsi presentati da titolari di esercizi commerciali, ai TAR e Consiglio di Stato, contro i Regolamenti predisposti da diversi Comuni e le norme regionali. Nelle ordinanze del TAR Emilia Romagna n. 73/2018 e n. 142/2018 i ricorsi sono stati rigettati in quanto le disposizioni degli enti locali sono predisposti con l’obiettivo di “tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza e sanità collettiva”; anche l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3117/2018 conferma la tale orientamento, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2017, e indica come l’interesse delle norme “è non infracomunale bensì schiettamente sociale”.