Premessa. La Legge regionale del Veneto n. 38/2019, all’art. 7, comma 2, vieta la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da una serie di luoghi sensibili.
Nel caso di specie, una società operante nel settore della raccolta scommesse si è vista rigettare un’istanza per l’apertura di una sala scommesse (senza apparecchi da gioco) nel Comune di Arzignano (Vicenza). Sul caso il TAR Veneto era già stato interpellato e con la sentenza 823/2024 ha accolto il ricorso dell’operatore, sulla base del tenore letterale dell’art. 7 comma 2 della Legge regionale veneta che prevede il distanziometro solo per gli apparecchi da gioco e non per le sale scommesse.
Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia, l’operatore ha avanzato una richiesta di risarcimento danni a Regione Veneto, Questura di Vicenza e Comune di Arzignano per circa 36.000 euro, a titolo di danno emergente (canoni di locazione e utenze del periodo, pari a circa quattro mesi, in cui non ha potuto aprire la sala scommesse a causa del rigetto dell’istanza), lucro cessante (mancati guadagni) e danno non patrimoniale (il ricorrente sostiene di aver patito un danno d’immagine).
Il TAR del Veneto si è pronunciato con la sentenza 1844/2026, che qui si analizza, accogliendo il ricorso ma rideterminando la somma in 5.000 euro (a solo titolo di lucro cessante).
La posizione della Regione Veneto. In primo luogo il TAR respinge la richiesta di risarcimento nei confronti della Regione Veneto poiché gli uffici regionali hanno solo fornito delle indicazioni sull’interpretazione del distanziometro che costituivano “una mera interpretazione della legge regionale, priva di carattere vincolante nei confronti del Comune e della Questura”.
La posizione del Comune e della Questura. Diverse sono le posizioni di Comune e Questura che sono state condannate in solido al risarcimento della somma di 5.000 euro a titolo di lucro cessante. Il Comune, nello specifico, entra nella vicenda a causa del parere negativo fornito in merito alla apertura della sala scommesse; la Questura invece per il provvedimento di diniego emesso dopo il parere comunale.
Dicono i giudici che la fattispecie sottoposta all’esame del Comune e della Questura di Vicenza (applicabilità o meno del distanziometro a una sala scommesse in Veneto) “presentava, sul piano fattuale, caratteri particolarmente semplici, essendo pacifico che l’attività progettata consistesse nella sola raccolta di scommesse e non prevedesse l’installazione di apparecchi AWP o VLT”: in questo senso, spiega il TAR, “il chiaro tenore letterale della norma assume carattere decisivo” e non si può parlare di disposizione normativa ambigua come tendono a fare Questura e Comune.
La quantificazione del danno. Con gli argomenti sopra esposti, dunque, si dà conto del fatto che “se Comune e Questura avessero correttamente interpretato” il distanziometro regionale “il ricorrente avrebbe conseguito tempestivamente l’autorizzazione necessaria ad avviare anteriormente l’attività di centro scommesse” senza subire ritardi.
Tuttavia, spiega il TAR, le pretese risarcitorie relative al danno emergente (canoni e utenze) e al danno non patrimoniale (danno d’immagine) non risultano sufficientemente provate. E anche la cifra richiesta a titolo di lucro cessante (mancati guadagni), pari a circa 20.000 euro, non viene ritenuta suffragata dalla documentazione prodotta. I giudici procedono, solo per quest’ultima voce di danno, ad una liquidazione equitativa pari a 5.000 euro.
La responsabilità in solido. Secondo il TAR “il parere negativo del Comune e il successivo diniego della Questura si inseriscono nella medesima sequenza causale e hanno unitariamente determinato il mancato tempestivo conseguimento della licenza e, conseguentemente, il ritardato avvio dell’attività”: questo motiva la responsabilità in solido dei due soggetti.