Premessa. Il Comune di Modena ha assunto nel corso degli ultimi anni numerose iniziative per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico sul proprio territorio, per sostenere il recupero dei giocatori problematici e patologici, oltre che sul piano della sensibilizzazione della popolazione, ed in particolare di quella scolastica, sui pericoli della dipendenza da gioco d’azzardo.

Il Comune ha adottato nel marzo del 2017 un’ordinanza che limita il periodo di accensione delle slot machine e delle altre attrezzature da gioco per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale (clicca qui per approfondire).

La delibera sulla mappatura dei “luoghi sensibili”. A seguire, nel dicembre 2017, è stata presentata una delibera sulla “mappatura dei luoghi sensibili”, in ottemperanza alle modalità applicative previste dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna sul gioco d’azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016, approvate con delibera regionale n. 831 del 12/06/2017 (clicca qui per approfondire).

In base alla normativa regionale, il Comune ha dunque provveduto a stendere entro sei mesi una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, stilare un elenco con l’individuazione di sale giochi e scommesse, esercizi commerciali che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili individuati, vale a dire:

  • Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati, esclusi gli asili nido, considerati un servizio sociale educativo, comprese le sedi universitarie.
  • Luoghi di culto, intesi quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera.
  • Impianti sportivi, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si considerano tali anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso.
  • Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, vale a dire gli ospedali e tutte le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).
  • Strutture ricettive per categorie protette: case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili
  • Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori: si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti. Non si ritiene che un campo o una piazza possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile.

La delibera di “ricollocazione delle sale”. La succitata mappa dei luoghi sensibili è stata debitamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Modena. A seguire gli Uffici del Comune, con l’ausilio di appositi strumenti informatici in dotazione, hanno provveduto alla compilazione dell’elenco delle sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, incompatibili a norma di legge.

Il 6 giugno 2018 il Comune ha approvato la delibera relativa all’Individuazione e all’Incompatibilità delle Sale Gioco e Sale Scommesse, che demanda agli Uffici di comunicare ai titolari ricadenti nel divieto di esercizio l’inclusione nell’elenco e che, trascorsi sei mesi, è fatto obbligo a ciascuno di cessare l’attività in quel luogo. È prevista una proroga per un periodo non superiore ai due mesi, a patto che i titolari abbiano “concretamente manifestato la reale intenzione di delocalizzare avendo presentato permesso di costruire o domanda di licenza al Questore per apertura di nuova attività di cui all’art. 88 TULPS, per una nuova sede che non presenti incompatibilità” ai sensi delle leggi regionali e dei provvedimenti locali.

La delibera prevede inoltre che sarà approvato in un secondo momento “l’elenco delle incompatibilità relativo alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” presso gli esercizi commerciali, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art.li 86 e 88 TULPS.

 

(a cura di Claudio Forleo, giornalista)