Premessa. Il Consiglio di stato ha definitivamente rispinto il ricorso numero del titolare di un bar di Bolzano (s.n.c. Ying di Chen Xueying & Chen Shiyun) avverso il provvedimento di sospensione del locale in cui erano stati installati dei totem, in contrasto con la legislazione vigente.

Le violazioni accertate. Nel dicembre 2013 il Comune di Bolzano emanava un’ordinanza di rimozione degli apparecchi da gioco leciti presenti nell’esercizio commerciale, con sospensione dell’attività fino all’avvenuta rimozione dei giochi leciti, in quanto il locale si trovava nel raggio di 300 metri da numerosi siti sensibili, tutelati dall’art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Gli apparecchi in questione venivano rimossi, ma nel luglio e novembre 2016 la Guardia di Finanza accertava la presenza all’interno di quel locale, di apparecchi collegati alla rete Internet, del tipo totem, in violazione dell’art. 1, comma 923, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015. In occasione della seconda ispezione il titolare disconnetteva la connessione, interrompendo il gioco di una cliente, alla quale si premurava di restituire i 20 euro che la medesima aveva appena inserito nella colonna annessa al monitor. La cliente riferiva in quell’occasione di giocare spesso in quel locale ai giochi d’azzardo on line accessibili da entrambi i monitor e di essere stata regolarmente pagata in contanti le poche volte in cui aveva vinto.

Il provvedimento del comune di Bolzano. Nell’aprile 2017 il sindaco di Bolzano dispone la sospensione della licenza della ricorrente per 60 giorni e ordina la chiusura dell’esercizio pubblico Bar “Cristallo” per 60 giorni. L’ordinanza è così motivata: “Si ritiene costituire un fatto grave per l’ordine pubblico e la sicurezza che in un comunissimo esercizio pubblico di quartiere, punto di ritrovo di giovani e meno giovani sia consentito attraverso l’utilizzo di giochi di tipo totem il collegamento con siti di giochi illeciti”.

Le motivazioni della decisione dei giudici amministrativi. Il Tar Bolzano (sentenza n. 337 del 2017) e poi il Consiglio di Stato (sentenza n. 4034 del 2018) affermano la legittimità del provvedimento adottato dal sindaco e delle relative motivazioni. L’installazione negli esercizi pubblici di apparecchiature vietate dalla legge rientra infatti inequivocabilmente nella materia della pubblica sicurezza, e la legge provinciale è finalizzata alla prevenzione e tutela anticipata della pubblica sicurezza “per cui è sufficiente la sussistenza di un mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al sindaco l’adozione della misura cautelare in esame”: nel caso in esame il titolare dell’esercizio ha dimostrato “un atteggiamento incline a reiterare le medesime violazioni e, quindi, da porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, pericolo che, nella specie, non può essere nemmeno evitato attraverso il sequestro dei giochi, tant’è vero che, già in passato, ciò non lo ha trattenuto dall’installazione dei giochi nuovi”.

Risulta altresì legittima la durata della sospensione in considerazione sia delle ripetute violazioni sia del fatto che nel suddetto locale non è neppure possibile praticare giochi leciti, in attuazione del distanziometro previsto dalla normativa provinciale. La Provincia autonoma di Bolzano è d’altronde titolare in materia di competenza legislativa primaria, per cui ben può disciplinare la materia stessa con norme in differenti da quelle dell’ordinamento statale, che peraltro consente sia la sospensione dell’autorizzazione fino a 30 giorni per ogni singolo illecito sia sospensioni di durata maggiore per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificatamente motivate.