Premessa. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha inviato alle Camere, il 30 novembre 2018, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2018 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, prevista dal DPR n. 60 del 2014 (Atto n. 125). Se ne sintetizzano di seguito gli aspetti principali (per le precedenti relazioni visita l’apposita sezione dell’Osservatorio parlamentare).

L’attività di sostegno alle vittime del racket e dell’usura. Nel corso del 2018 sono stati erogati contributi per un importo complessivo di quasi 13 milioni di euro, dei quali il 70 per cento in favore delle vittime di estorsione ed il restante 30 per cento in favore delle vittime di usura (nel corso del 2017 le erogazioni ammontarono a circa 18 milioni di euro, ripartiti per il 65 per cento alle vittime di estorsione e per il 35 per cento alle vittime di usura). È la Sicilia la regione in favore della quale sono stati stanziati i maggiori importi per elargizioni alle vittime di estorsione (con un decremento del 4 per cento rispetto al 2017), seguita dalla Calabria (-37 per cento) e dalla Puglia (+33 per cento). Per quanto concerne le vittime di usura, invece, la regione in cui sono state assegnate le maggiori somme per mutui è la Puglia (un dato di oltre cinque volte superiore rispetto alla precedente rilevazione), seguita dalla Campania (-83 per cento) e dalla Sicilia (-60 per cento). Con riguardo, poi, al contenzioso, si segnala che la grandissima parte dei ricorsi amministrativi avverso le decisioni del Comitato, vertenti perlopiù sulla quantificazione dei contributi erogati, è stata respinta. La relazione contiene dati analitici sulle deliberazioni adottate, ivi inclusi i provvedimenti di revoca per utilizzo improprio dei contributi o per la perdita dei requisiti, e sulle sentenze dei giudici amministrativi.

Miglioramento della normativa. Le ipotesi di riforma avanzate dal Gruppo di Studio operante presso il Comitato sono state pienamente recepite dal legislatore nel corso della conversione in legge del c.d. “decreto sicurezza” (legge n. 132 del 2018). Esse concernono, in particolare: 1) l’ampliamento dei termini di presentazione delle istanze di accesso al Fondo; 2) la possibilità di concessione dell’intero ammontare dell’elargizione dopo il decreto di rinvio a giudizio e quindi prima della sentenza relativa al procedimento penale posto a base dell’istanza; 3) l’ampliamento della durata del periodo di sospensione dei termini (ex art. 20 della  legge n. 44 del 1999) di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Quanto al primo aspetto, la singolare condizione degli interessati, caratterizzata da un marcato disagio, rendeva piuttosto avvilente «dover disporre il diniego della concessione di una elargizione o di un mutuo a fronte della sola riscontrata decorrenza dei termini» (pag. 17), col rischio inoltre che si diffondesse un senso di sfiducia verso la burocrazia statale, percepita come inefficace. Il secondo punto si pone invece in linea con il parere espresso sull’argomento dall’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha ritenuto che, «specialmente nei casi in cui l’Amministrazione risulti in possesso di fondati elementi probatori in merito all’evento delittuoso posto alla base dell’istanza, possa legittimamente consentirsi alla stessa di procedere all’erogazione dell’intero ammontare del beneficio anche prima della conclusione del procedimento penale» (ibid.). Venendo infine alla terza ed ultima questione, si rileva che il precedente termine di trecento giorni appariva eccessivamente contenuto oltreché non sempre fruibile nella sua interezza. «Dalla concreta esperienza era emerso infatti come, di frequente, i provvedimenti di sospensione, emanati dai Procuratori della Repubblica, intervenissero a sensibile distanza temporale rispetto al dies a quo del menzionato termine, coincidente per legge con ogni singola scadenza, e ciò a cagione dei tempi, ben più estesi, destinati alla verifica della bontà delle dichiarazioni delle parti offese» (pagg. 17-18).

La relazione si chiude con alcune questioni interpretative ed applicative della normativa in materia di quantificazione del danno subito dalla vittima di usura, risolte in favore del Comitato in sede di giurisdizione amministrativa.

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)