Premessa. Il decreto-legge n. 113 del 2018 ‘Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata’ (c.d. “decreto sicurezza”), approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre 2018. In sede di conversione sono state apportate numerose modifiche e integrazioni (legge n. 132 del 2018): di seguito sono sintetizzati i principali contenuti delle disposizioni concernenti le modifiche alla legislazione antimafia, i beni confiscati e lo scioglimento dei comuni per infiltrazioni della criminalità organizzata. Per l’iter parlamentare della legge di conversione leggi questa scheda.

Obblighi di trasparenza. Il passaggio dalle Camere ha portato all’inserimento dell’art. 12-ter: esso impone alle cooperative sociali che svolgano attività a favore degli stranieri (così come definiti dal testo unico sull’immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998) di pubblicare trimestralmente sui propri siti internet «l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento dei servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale».

Estensione del Daspo. Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive è esteso ai soggetti indicati dall’art. 4, co. 1, lett. d), del codice antimafia e cioè ai soggetti indiziati dei delitti di terrorismo e coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato (art. 20).

Spese ricorsi contro misure di prevenzione. Le spese processuali per le impugnazioni dei decreti di confisca sono poste a carico della parte che ha proposto l’impugnazione in caso di soccombenza anche per i giudizi di appello (art. 24, co. 1, lett. a).

Estensione effetti misure di prevenzione. La norma estende i casi in cui può essere rilasciata la documentazione antimafia ai soggetti condannati con sentenza definitiva (o confermata in appello) per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico e di truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p. (art. 24, co. 1, lett. d).

Deroghe temporanee. All’art. 24 è aggiunto il comma 1-bis che, «limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro», consente di non applicare le disposizioni relative a documentazione e informativa antimafia (di cui, rispettivamente, agli artt. 83, co. 3-bis, e 91, co. 1-bis del d.lgs. n. 159/2011) fino al 31 dicembre 2019.

Subappalto o cottimo non autorizzato. La sanzione per chi affida in subappalto o a cottimo è rideterminata da uno a cinque anni (anziché da sei mesi a un anno); aumentata anche la sanzione per il subappaltatore e l’affidatario del cottimo (art. 25).

Apertura dei cantieri. Le comunicazioni di legge (di cui all’art. 99 del d.lgs. n. 81/2008) volte ad assicurare un migliore monitoraggio sull’attività dei cantieri sono inviate al prefetto «limitatamente ai lavori pubblici» (art. 26).

Comunicazioni alla Direzione investigativa antimafia. Le comunicazioni riguardanti le sentenze di condanna e i provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei privati sono trasmesse anche alla Direzione investigativa antimafia, in modo altresì da assicurare un monitoraggio aggiornato dei soggetti meritevoli di indagini patrimoniali (art. 27).

Infiltrazioni mafiose nelle Amministrazioni locali. Nel caso in cui dalla relazione della Commissione di accesso emergano situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, il prefetto indica i prioritari interventi di risanamento e i conseguenti atti da assumere; in caso di reiterato inadempimento, viene nominato un commissario ad acta (art. 28). [disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza Corte Cost. n. 195 del 2019]

L’art. 28 è integrato dal comma 1-bis, il quale dispone che l’incandidabilità prevista per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui all’art. 143 del Tuel (decreto legislativo n. 267 del 2000) si applichi, oltreché nei casi di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, anche «alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo»; e non più soltanto con riguardo alla tornata elettorale successiva allo scioglimento stesso, bensì ai due turni elettorali successivi (sempre «qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo»).

Le risorse a disposizione per le esigenze delle gestioni straordinarie degli enti locali sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata (ad esempio: assegnazione di nuovo personale o realizzazione di opere pubbliche indifferibili) sono incrementate fino a 5 milioni annui (art. 29).

Con la legge di conversione del decreto si è poi inserito nel testo l’art. 32-bis: esso istituisce presso il Ministero dell’Interno «un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell’ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria […] per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare» (co. 1). L’organico di tale nucleo non potrà superare le cinquanta unità, «di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto» (co. 2).

Servizio centrale di protezione. È prevista una riorganizzazione di tale struttura, con la possibilità di estenderne le articolazioni interne (art. 32-quinquies).

Utilizzo di droni. Con decreto del Ministro dell’Interno, «sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto […] ai fini del controllo del territorio con finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale» (art. 35-sexies).

Amministratori giudiziari. È introdotta una deroga al numero massimo degli incarichi, disciplinato dalla recente riforma del codice antimafia, con riguardo agli incarichi già in corso come coadiutore dell’Agenzia per i beni confiscati; la scelta di questi ultimi può essere ora effettuata anche tra soggetti diversi da quelli nominati amministratori giudiziari dal tribunale (art. 36, co. 1, 2).

Beni confiscati. Numerose disposizioni riguardano i beni confiscati alla criminalità organizzata. Si prevede innanzitutto l’autorizzazione da parte del Ministro dell’Interno (e non più del Presidente del Consiglio) per l’assegnazione per finalità economiche all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). È possibile il trasferimento dei beni confiscati anche alle Città metropolitane e la destinazione degli immobili confiscati per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale. Viene soppressa l’assegnazione automatica ai Comuni, prevista dalla legislazione vigente, con concessione a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile confiscato (art. 36, co. 3, lett. a), c).

Il decreto-legge amplia la platea dei soggetti verso cui può essere disposta la vendita dei beni, mobili ed immobili, precisando i criteri da seguire per le migliori offerte da presentare, i controlli di certificazione antimafia sugli acquirenti, le limitazioni temporali per la futura rivendita dei beni medesimi e la procedura di sanatoria urbanistica. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati affluisce al Fondo Unico Giustizia, per essere riassegnato al Ministero dell’Interno (per il 40 per cento) e all’ANBSC (per il 20 per cento) (art. 36, co. 3, lett. d), f). Il rimanente 10 per cento confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell’Interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni trasferiti agli enti territoriali ai sensi dell’art. 48, co. 3, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 (art. 36, co. 3, lett. f-bis).

Procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. Si snellisce la procedura volta a consentire la prosecuzione dell’attività di un’impresa sequestrata o confiscata, mediante la sospensione degli effetti della documentazione antimafia interdittiva «dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell’azienda» (art. 36, co. 1-bis). Prima della novella introdotta dal decreto in oggetto, era stabilito che il prefetto della provincia rilasciasse all’amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, e che questa avesse «validità per l’intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell’azienda e sino alla destinazione della stessa».

L’istituzione presso le prefetture dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, prevista dall’art. 41-ter del d.lgs. n 159/2011, diviene ora una facoltà del prefetto (art. 36, co. 2-bis).

È elevato da uno a due anni il termine superato il quale l’ente territoriale cui è stato trasferito (ai sensi dell’art. 48, co. 3, lett. c), del d.lgs. n 159/2011) un bene immobile confiscato, che non abbia provveduto all’assegnazione o all’utilizzazione del bene stesso, si vede revocato il trasferimento dall’ANBSC (la quale può ancora, alternativamente, nominare un commissario con poteri sostitutivi) (art. 36, co. 3, lett. a, num. 2-bis).

È elevato da uno a due anni il termine superato il quale l’ente territoriale destinatario (ai sensi dell’art. 48, co. 3, lett. d), del d.lgs. n 159/2011) di un bene immobile confiscato, che non abbia provveduto alla destinazione del bene stesso, si vede revocato il trasferimento dall’ANBSC (la quale può ancora, alternativamente, nominare un commissario con poteri sostitutivi) (art. 36, co. 3, lett. a, num. 3).

Agenzia per i beni confiscati. Vengono destinate risorse aggiuntive per il personale dell’ANBSC, cui dovrà essere garantita in sede di contrattazione una indennità aggiuntiva, attingendo ai proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immobili confiscati (art. 36, co. 3, lett. b). L’Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno, dispone di una sede principale in Roma e fino a quattro sedi secondarie. Una quota dell’organico (70 unità su 170) sarà reclutata attraverso procedure selettive pubbliche e non più solo tramite comando da altre Amministrazioni (art. 37). Sono infine integrate le risorse finanziarie destinate allo svolgimento della normale attività dell’Agenzia (formazione del personale, collaborazioni, consulenze, ecc.) (art. 38).

Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese. Tutti i provvedimenti giudiziari di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (sequestro, confisca, nomina dell’amministratore giudiziario et al.), «relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese» (art. 36-bis).

Vittime di estorsione e usura. Le associazioni od organizzazioni che prestano assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, per essere legittimate (ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 44 del 1999) a presentare la domanda per l’ottenimento delle elargizioni a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dai soggetti che assistono, debbono necessariamente essere in regola con la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 38-bis, co. 1, lett. a).

Viene esteso da centoventi giorni a ventiquattro mesi il termine di presentazione della domanda per l’ottenimento della suddetta elargizione (art. 38-bis, co, 1, lett. b).

Qualora dalla disponibilità dell’intera somma cui la vittima d’estorsione potrebbe aver diritto dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente la sua attività imprenditoriale, «possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell’elargizione, sino a concorrenza dell’intero ammontare» (art. 38-bis, co. 1, lett. c).

In favore dei richiedenti la summenzionata elargizione, è estesa da trecento giorni a due anni (decorrenti dal provvedimento di sospensione) la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. «Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati» (art. 38-bis, co. 1, lett. f).

Esteso (da sei a ventiquattro mesi) anche il termine di presentazione delle domande di concessione dei mutui erogati dal “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura” (art. 38-bis, co. 2).

Per approfondimenti si rimanda alla scheda di sintesi curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

(a cura di G.M.Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)