Premessa. L’usura consiste nel concedere un prestito a un tasso d’interesse superiore al cosiddetto “tasso soglia”. Il reato di racket o “pizzo” si concretizza invece nella richiesta ad un operatore economico del pagamento periodico di una certa somma di denaro in cambio della “protezione” da parte dell’organizzazione criminale. Entrambi i fenomeni si sono inizialmente concentrati nel Meridione, ma negli ultimi tempi si sono estesi anche ad altre regioni del Paese; la criminalità organizzata utilizza il prestito usurario per riciclare il denaro ed estendere il proprio controllo sulle aziende.
La normativa statale. Per contrastare questi fenomeni, sono in vigore due specifici provvedimenti: il primo è la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura); il secondo è la legge n. 44/1999 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura). Entrambi i provvedimenti sono stati recentemente modificati dalla legge n. 3 del 2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
La legge n. 108 del 1996 definisce il reato di usura e le pene relative (art. 644 del codice penale); le modalità per stabilire ciò che va considerato tasso usuraio; la nullità delle clausole contrattuali che prevedano tassi usurai; l’aumento della pena per chi svolge attività finanziaria abusiva; autorizza l’effettuazione di intercettazioni telefoniche e l’applicazione delle misure di prevenzione anche ai soggetti colpevoli del reato di usura (artt. 1-10).
La legge prevede un Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14), con il quale erogare mutui senza interesse, di durata non superiore al decennio, a favore di soggetti che esercitano attività economica, ovvero una libera arte e professione e che dichiarino di essere vittime dell’usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale; i mutui possono essere erogati anche in caso di fallimento. Tale beneficio può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari. La legge pone precisi divieti all’erogazione dei mutui a soggetti colpevoli di determinati reati.
La stessa legge istituisce (art. 15) un altro Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, da utilizzare per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, ovvero di fondazioni ed associazioni che operano per la prevenzione del fenomeno dell’usura: i soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto n. 220 del 2007 sono iscritti in appositi elenchi presso le prefetture. La gestione del Fondo è affidata ad un apposito Comitato, presieduto dal Commissario antiracket e antiusura. è composto da rappresentanti dei Ministeri degli Interni, dello Sviluppo economico, dell’Economia, del CNEL, delle associazioni di solidarietà antiracket di rilevanza nazionale nonché della CONSAP – quest’ultimo senza diritto di voto (Per il regolamento del nuovo Fondo vedi il Dpr n. 60 del 2014).
La legge n. 44/1999 prevede la concessione di benefici economici ai soggetti (imprenditori, professionisti, associazioni di categoria organizzazioni antiracket e antiusura) danneggiati da attività’ estorsive, a condizione che abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, che non abbia concorso nei reati, che non risulti sottoposta a misura di prevenzione ed abbia sporto regolare denuncia (artt. 1 ss). Il beneficio è soggetto a revoca (art. 16). A tal fine è stato creato un apposito Fondo di solidarietà, alimentato – in aggiunta al contributo statale – con un contributo sui premi assicurativi, una quota delle somme di denaro confiscate ai sensi della legislazione antimafia ed una quota del ricavato delle vendite dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 18 e 18 bis). Gli enti locali, utilizzando le risorse a propria disposizione, possono sostenere la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive attraverso l’esonero, anche parziale, dal pagamento di tributi e tariffe locali (art. 18 ter).
Con la legge n. 448/2001 (art. 51, comma 1) si è provveduto a far confluire i fondi sopra citati (nonché quello per le vittime della mafia di cui alla legge n. 512 del 1999), in unico Fondo denominato Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. Si ricorda che
Con la legge n. 3 del 2012, sopra citata, sono state anche modificati due articoli del codice penale oltre che alcune disposizioni del codice di procedura penale. In particolare, nel nuovo art. 629 c.p. sono aumentate le multe previste per il delitto di estorsione ed è aggiunta una nuova circostanza aggravante speciale consistente nell’avere commesso il fatto per assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari. Con il nuovo art. 644 c.p si prevede che nel caso di estinzione del reato (per morte dell’indagato o imputato, amnistia, prescrizione) spetta al giudice disporre la restituzione all’indagato o imputato dei beni sequestrati in caso di insussistenza dei presupposti del reato di usura; se invece tali presupposti sono ancora sussistenti, i beni sequestrati sono confiscati o restituiti alla vittima del reato o ad un eventuale terzo.
La normativa regionale. Accanto alla normativa statale vanno segnalati i provvedimenti adottati da numerose regioni.
Alcune Regioni hanno approvato leggi specificamente destinate a contrastare usura e dell’estorsione, come il Lazio (che ha creato un Fondo affidato alla società regionale Unionfidi Lazio a garanzia dei finanziamenti concessi da banche o per assistenza legale e consulenza professionale a vittime dell’usura: legge regionale n. 23 del 2001), il Piemonte (si integrano con risorse regionali i fondi speciali antiusura costituiti dalle cooperative e dai consorzi di garanzia fidi: legge n. 11 del 2000) e la Toscana (vengono previsti in particolare contributi ad associazioni che operano nel settore anche per la realizzazione di sportelli di assistenza: legge n. 86 del 2009). Di recente la Puglia ha approvato un apposito provvedimento in materia (legge n. 25 del 2015) che prevede l’istituzione di un Fondo per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime; viene istituita una Consulta regionale ed un Osservatorio dedicato a tale fenomeno; un ruolo centrale nell’attuazione della legge rivestono enti locali ed associazioni di volontariato. Anche la Basilicata ha approvato di recente una nuova legge (legge n. 21 del 2015, che abroga la precedente legge regionale n. 7 del 2011) che istituisce un Coordinamento regionale, con rappresentanti dell’amministrazioni locali e statali e dell’associazionismo, per attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione e supportare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket e all’usura svolto dalle associazioni; le erogazioni a carico del Fondo regionale (375.000 euro nel 2015) sono gestite sulla base di un piano d’azione annuale.
Altre regioni hanno inserito misure di sostegno alle vittime dell’estorsione e usura all’interno di provvedimenti di portata più generale volti a contrastare la criminalità organizzata e a diffondere la cultura della legalità. Si segnalano a tale riguardo le leggi regionali della Calabria (legge n. 31 del 2008 e legge n. 3 del 2011: quest’ultima prevede tra l’altro canali preferenziali negli appalti pubblici o per l’affidamento di lavori per le imprese vittime dell’andrangheta (art. 1) e risoluzione dei contratti della p.a. in caso di mancata denuncia (art. 2), dell’Emilia Romagna (legge n. 3 del 2011, art. 9), della Liguria (legge n. 7 del 2012, art. 13), della Lombardia (legge n. 17 del 2015, artt. 24-30, che ha sostituito la precedente legge n. 9 del 2011, artt. 11-19), della Sicilia (legge n. 15 del 2008), del Trentino (legge provinciale n. 15 del 2011, artt. 6 e 8), dell’Umbria (legge n. 16 del 2012, art. 10), delle Marche (legge n. 16 del 2014, artt. 4 e 6), e del Veneto (legge n. 48 del 2012, artt. 11 e 14).