La Corte di Cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale rispetto agli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e all’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.

Con l’ordinanza 97/2021 i giudici della Consulta hanno affermato che la collaborazione con la giustizia “certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente” e non è irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza. Tuttavia, secondo la Consulta, “l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale”.

Nella stessa ordinanza, tuttavia, la Corte costituzionale, richiamando esigenze di collaborazione istituzionale, ha rinviato in un primo momento il giudizio di costituzionalità sull’attuale assetto normativo al 10 Maggio 2022, con l’intento di assegnare al Parlamento “un congruo tempo per affrontare la materia” (facendo uso di una tecnica di rinvio che si sta consolidando). Si è quindi escluso un intervento meramente “demolitorio” al fine di evitare gli effetti disarmonici sulla complessiva disciplina vigente.

Il Parlamento ha, quindi, avviato l’esame di una nuova disciplina in grado di tenere conto della pronuncia della Corte costituzionale. A partire da quattro diverse proposte di legge (AC 1951; AC 3106; AC 3184; AC 3315), la Camera, in data 31/03/2022 ha approvato un testo unificato, passato poi all’esame del Senato (AS 2574), dove attualmente è fermo in II Commissione Giustizia.

Tenuto conto della discussione parlamentare, la Corte costituzionale ha prorogato il termine concesso al Parlamento rinviando l’udienza di trattazione all’8 Novembre 2022 (qui il comunicato stampa).

Il prossimo Parlamento dovrà, pertanto, assumere l’impegno prioritario di intervenire per la riforma della materia, nel rispetto dei tempi e dei paletti fissati dalla Corte costituzionale e salvaguardando le delicate esigenze di sicurezza e legalità sottese alla materia in questione.