Premessa. La Regione Sicilia ha approvato la legge n. 22 del 26.8 2014 Benefici in favore dei testimoni di giustizia, di cui sono qui sintetizzati i contenuti.
Contenuti. La legge prevede l’estensione ai testimoni di giustizia delle disposizioni sull’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei familiari delle vittime della mafia di cui alla legge regionale n. 20 del 1999, in base alla quale Regione, enti locali, aziende sanitarie locali ed enti da essi vigilati sono tenuti ad assumere, anche in soprannumero, a richiesta degli interessati (che non abbiano attività lavorativa autonoma o rapporto di lavoro dipendente), con qualifica corrispondente al titolo di studio.
La norma riguarda i testimoni di giustizia, in gravi difficoltà economiche, che hanno reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia. Per rafforzare l’azione di legalità il personale può essere assegnato ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.
Per venire incontro alle esigenze di tutela e protezione dei testimoni di giustizia è previsto il ricorso al telelavoro come forma di prestazione lavorativa.
I soggetti interessati, la cui identità è protetta, potranno prestare servizio anche presso la sede romana della Regione
Nel corso degli anni, in sede di legge finanziaria, è stato incrementato via via il Fondo per far fronte alle maggiori spese.