Premessa. Il Ministro della giustizia ha trasmesso alle Camere, il 22 gennaio 2018, la nuova relazione sull’amministrazione della giustizia relativa al 2017 (Doc. CCXI n. 5), di cui sono qui sintetizzati alcuni aspetti relativi ai profili ordinariamente monitorati dall’Osservatorio di Avviso Pubblico.

Politiche generali di contrasto delle mafie. La relazione richiama l’ampio lavoro istruttorio che ha preceduto gli Stati generali della lotta alle mafie svoltisi a novembre 2017 che hanno confermato, da un lato, l’adeguatezza e l’efficacia dell’apparato normativo penale di contrasto alle mafie, recentemente completato con il nuovo Codice antimafia (che andrà accuratamente monitorato) e, dall’altro, la necessità di affinare ulteriormente le strategie di contrasto: a tale proposito la relazione sottolinea l’importanza dei c.d. reati “spia” ai fini di individuare le capacità di infiltrazione delle mafie nella società politica e civile (corruzione, autoriciclaggio, falso in bilancio, scambio elettorale politico-mafioso, reati ambientali, appalti e reati contro la pubblica amministrazione, caporalato).

La riforma del codice antimafia. Nell’ambito dei numerosi provvedimenti approvati nel corso della legislatura, viene dedicato un particolare risalto alla legge n. 161 del 2017 (sulla quale vedi anche questa scheda), che disciplina una pluralità di aspetti: estensione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (in particolare per gravi reati contro la pubblica amministrazione), specializzazione delle sezioni di tribunale che trattano la materia della prevenzione presso le sedi distrettuali, snellimento delle procedure di sequestro e maggiori tutele dei diritti dei terzi, estensione dei casi della confisca allargata o per equivalente, trasparenza ed efficienza nella gestione dei beni sequestrati, ampliamento dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (sia nell’ambito delle società consortili che nel settore della concessione di terreni agricoli che beneficiano di provvidenze pubbliche), potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.

La legge di riforma del processo penale. La relazione dedica ampio spazio alle numerosissime innovazioni contenute nella legge n. 103 del 2017 (sulla quale vedi anche questa scheda), che riguardano il diritto penale sia sostanziale che processuale (dall’estinzione del reato per condotte riparatorie, all’estensione della procedibilità a querela per i reati minori contro la persona o il patrimonio, al nuovo statuto dei diritti delle persone offese fino ai nuovi termini per la chiusura delle indagini – più lunghi per i delitti di mafia e terrorismo – e per il procedimento di fronte al giudice per le indagini preliminari, con il potere di vigilanza del Procuratore della Repubblica sulla tempestiva e regolare iscrizione delle notizie di reato). Con riferimento specifico ai reati di mafia, è stata aumentata la pena per il delitto di voto di scambio, ora sanzionato con la reclusione da 6 a 12 anni, mentre il ricorso all’intervento in videoconferenza è stato ampliato, in quanto la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere, collaboratori di giustizia, testimoni sotto protezione e agenti infiltrati. Per quanto riguarda la disciplina della prescrizione, in via generale il termine resta sospeso per diciotto mesi dalla sentenza di condanna in primo grado e per altri diciotto mesi a seguito della condanna in appello, con una sospensione massima di sei mesi nel caso di rogatorie all’estero. Termini specifici sono dettati per i reati di corruzione (propria e impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche; ai processi per delitti contro la pubblica amministrazione è comunque assicurata trattazione prioritaria. E’ inoltre dettata una disciplina restrittiva sia dei ricorsi in appello che di quelli in Cassazione, sempre nell’ottica della semplificazione e velocizzazione dei processi.

La nuova disciplina in materia di intercettazioni. La nuova disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni”, sempre in attuazione della legge n. 103 del 2017, prevede una serie di interventi con riferimento, in primo luogo, al procedimento di selezione del materiale intercettato, per escludere ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto ed espungere il materiale non rilevante a fini di giustizia; a tal fine viene istituito un archivio riservato, presso ciascun ufficio delle Procure della Repubblica, per la custodia delle intercettazioni destinati a restare segreti. Il divieto di pubblicazione fino alla conclusione delle indagini (o all’udienza preliminare) non riguarda l’ordinanza cautelare, che, quindi, cessato il segreto, è pubblicabile. Specifiche disposizioni riguardano i presupposti per il ricorso alle intercettazioni in caso dei più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Con riferimento al c.d. “trojan”, cioè del dispositivo installato su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva che permette di registrare ogni conversazione, immagine e documento: con riferimento specifico ai reati di mafia e terrorismo, oltre che di quei delitti specificamente indicati nell’articolo 51-bis del codice di procedura penale, ne è consentito l’utilizzo anche nella dimora del soggetto indagato. E’ infine prevista la sanzione penale per la divulgazione illecita di registrazioni fraudolente di conversazioni private.

Lotta contro la corruzione nel settore privato. La relazione richiama il decreto legislativo n. 38 del 2017, in attuazione della normativa comunitaria che introduce le fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato. Il nuovo art. 2635 c.c. include tra i possibili responsabili di corruzione passiva coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, e prevede la punibilità di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate; con l’art. 2635-bis c.c. si disciplina l’istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo che dal lato passivo, mentre l’art. 2635-ter c.c., si interviene in materia di pene accessorie, con l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. E’ stata infine adeguata alla riforma la normativa parallela della responsabilità da reato delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati e di istigazione.

Immigrazione e protezione internazionale. Con il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (sul quale vedi anche questa scheda), si assicura una maggiore efficienza e semplificazione del procedimento giurisdizionale volto al riconoscimento della protezione internazionale, in particolare attraverso la specializzazione del giudice.

Tutela dei minori non accompagnati. La legge n. 47 del 2017 (sulla quale vedi questa scheda) rafforza le tutele a favore dei minori stranieri non accompagnati al fine di favorire la loro rapida identificazione ed una migliore integrazione.