La prima disciplina sulla collaborazione con la giustizia degli appartenenti ad associazioni mafiose – su impulso di Giovanni Falcone, all’epoca direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia – è dettata dal decreto-legge n. 8 del 1991 (convertito dalla legge n. 82/1991) Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia; viene infatti introdotto nel nostro ordinamento un sistema “premiale” per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia a quanto disciplinato in passato con riferimento ai reati di terrorismo.
In particolare si prevede la possibilità di applicare uno speciale programma di protezione per coloro che risultano esposti a “grave e attuale pericolo” per effetto della loro collaborazione con la giustizia ed i loro familiari, ai quali si applicano attenuanti di pena. L’individuazione dei soggetti beneficiari e le modalità di ciascun trattamento sono affidate ad una Commissione di nuova istituzione. Con il decreto legislativo n. 119 del 1993 si stabiliscono le modalità del cambiamento di generalità dei collaboratori di giustizia.
Con la legge n. 45 del 2001 Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza si introduce una prima disciplina differenziata per i testimoni di giustizia, cioè di coloro che rendono dichiarazioni in qualità di persona offesa dal reato (cd. testimone vittima) o di persona informata sui fatti o di testimone (cd. testimone terzo), a condizione che nei loro confronti non sia stata disposta (o sia in corso di applicazione) una misura di prevenzione; la tutela è estesa ai loro familiari.
Sono disciplinate in modo diverso anche le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia, che possono riferirsi a qualunque tipo di reato (mentre quelle dei collaboratori riguardano i reati di associazione mafiosa e altri gravi delitti) e non devono avere le caratteristiche previste per i collaboratori (attendibilità intrinseca, novità e completezza, nonché notevole importanza per le indagini o ai fini del giudizio).
Inoltre si definiscono nuove regole per i collaboratori di giustizia, al fine soprattutto di indurre il collaboratore a riferire prontamente tutte le informazioni in suo possesso: si stabilisce infatti un termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla dichiarazione di volontà di collaborare (che non si applica invece ai testimoni di giustizia).
Con riferimento alle c.d. “dichiarazioni tardive” la Cassazione (vedi in particolare Sezioni unite, sentenza n. 1150 del 2008 e Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18048 del 2018) ha precisato che restano comunque legittime ed utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore rese al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, di udienza preliminare e di dibattimento.
Con il decreto del ministro dell’interno n. 161 del 2004 viene emanato il regolamento sulle misure speciali di protezione.

Il decreto legge n. 101 del 2013 (art. 7) prevede la possibilità di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate, sulla base di intese fra il Ministero dell’Interno e le Amministrazioni interessate (per il regolamento attuativo cfr. il decreto del Ministro dell’Interno n. 204 del 2014).
La recente legge n. 6 del 2018 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia -che trae origine dal lavoro della Commissione Antimafia – è volta a rafforzare e personalizzare le misure di vigilanza, tutela fisica, assistenza, sostegno economico e reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia; inoltre la tutela viene estesa significativamente, fino a ricomprendere persone messe in pericolo per le relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia (come dipendenti, amici etc). È prevista una relazione semestrale del Governo e la pubblicazione di dati aggiornati sul sito del Ministero dell’Interno (per approfondimenti leggi questa scheda).

Nel 2014 la Regione Sicilia ha approvato una legge per consentire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei testimoni di giustizia.