Introdotta ufficialmente solo con la legge 45/2001, la figura del testimone di giustizia si distingue con chiarezza da quella del collaboratore di giustizia per i differenti presupposti che sottendono le due ipotesi. A ciò ha fatto seguito la legge 6/2018 con cui sono state introdotte le disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Nel corso della XVIII legislatura sono state oggetto di discussione parlamentare alcune proposte per migliorare l’attuale impianto normativo.

Nello specifico, è attualmente pendente in II Commissione Giustizia della Camera la proposta AC 1740: al 13/07/2022 nel corso dei lavori della Commissione è emersa la necessità di un supplemento istruttorio.

Nel testo presentato:

  • L’articolo 1 garantisce ai testimoni di giustizia la possibilità di ricevere la documentazione inerente a decisioni prese dalla commissione centrale di protezione;
  • L’articolo 2 garantisce ai figli dei testimoni e dei collaboratori di giustizia il diritto allo studio fino al conseguimento della laurea, prevedendo l’esenzione delle tasse universitarie e il prestito gratuito dei libri di testo universitari del piano di studi scelto, nonché il diritto all’alloggio;
  • L’articolo 3 accorda la possibilità, ai testimoni di giustizia, di individuare l’unità abitativa durante il periodo del programma di protezione;
  • L’articolo 4 prevede la possibilità per il testimone di giustizia, successivamente al cambio di generalità, di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d’origine; prevede l’aggiornamento continuo, da parte del Servizio centrale di protezione, dei documenti d’identità; prevede altre garanzie di tutela, con particolare riguardo al testimone di giustizia uscito dal programma di protezione, qualora questi ne faccia richiesta;
  • L’articolo 5 estende le misure di reinserimento socio-lavorative anche ai parenti e ai conviventi che partecipano attivamente ai processi;
  • L’articolo 6 mira a congelare tutte le posizioni debitorie del testimone di giustizia nel periodo in cui è inserito nel programma di protezione;
  • L’articolo 8 prevede che qualsiasi mutamento del programma di protezione, che riduca i benefici economici o relativi all’alloggio, deciso dalla commissione centrale di protezione, non possa sortire effetti prima di sei mesi dalla decisione;
  • L’articolo 9 interviene sugli imprenditori vittime di estorsione e usura, impedendo di ritenere insolvente l’imprenditore che momentaneamente, a causa di usura o estorsione, non riesca a soddisfare i suoi creditori;
  • Gli articoli 10, 11 e 12 intervengono sulle modalità di notificazione e corrispondenza al testimone di giustizia.

Si tratta di un punto di partenza che il prossimo Parlamento avrà la possibilità di concretizzare, anche nel confronto con le realtà impegnate sul campo, per migliorare l’attuale disciplina e la sua applicazione in concreto.