La competenza antiriciclaggio dei Comuni. Il contributo dell’esperto Mario Turla

Il 23 aprile 2018 sono state pubblicate, a firma di Claudio Clemente, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, le istruzioni di comunicazione di dati ed informazioni riguardanti le operazioni finanziarie sospette da parte degli uffici della Pubblica amministrazione.

E’ la fine di un percorso che è stato lungo e tortuoso, ma nello stesso tempo l’inizio di un altro, forse anche più complicato. Per capire bisogna fare un po’ di storia.

Fin dalla prima Direttiva europea riguardante la materia dell’antiriciclaggio (anno 1991), la Pubblica amministrazione era compresa come soggetto obbligato. Era quindi obbligata a collaborare attivamente al fine di segnalare le operazioni finanziarie sospette.

Purtroppo, come tante leggi non fu mai applicata, con la motivazione della difficoltà nell’attuazione e soprattutto della mancanza di indicatori di anomalia nel contesto della Pubblica amministrazione.

Questo fino a quando il Comune di Milano, su proposta della Commissione antimafia, decise di attuare una Legge dello Stato chiedendo all’UIF un confronto su come organizzarsi e segnalare le SOS, portando delle proposte di indicatori.

Da qui nacque un tavolo di confronto proprio su queste tematiche che contribuirono alla stesura del Decreto legge 233 del 7.10.2015 del Ministero degli interni, sugli indicatori di anomalia nella Pubblica amministrazione.

Purtroppo questo decreto fu annullato con il recepimento della quarta Direttiva europea sull’antiriciclaggio, poiché nella stesura del testo e contro il parere del Parlamento, la Pubblica amministrazione non rientra più tra i soggetti obbligati ma, con un articolo separato, deve/può trasmettere dati ed informazioni riguardanti le SOS.

Quindi la pubblicazione delle istruzioni, risulta essere un passo importante perché sancisce l’obbligo della Pubblica amministrazione (anche se non c’è sanzione), ma lascia, nel caso dei comuni la possibilità del controllo sul riciclaggio e finanziamento al terrorismo in modo attivo e non formale.

Il documento prevede le istruzioni di comunicazione dei dati e delle informazioni ed in allegato gli indicatori di anomalia.

Si affrontano i seguenti argomenti – comunicazione di dati e informazioni, modalità e contenuto – in cui si evidenziano le particolarità delle informazioni e dati da inviare.
Infatti le evidenze nell’esperienza devono essere supportate da documenti di spiegazione integrabili negli allegati.

Nell’allegato vengono riportati gli indicatori di anomalia che sono gli stessi presenti nel Decreto legge del 2015, confermando la bontà di quel lavoro.

Negli argomenti, ci sono i finanziamenti pubblici e le gare di appalto. Sembra essere una duplicazione dei controlli anticorruzione, ma non è così, poiché qui devono essere visti sotto il profilo sostanziale e non formale, collocandosi come complementarietà.
Inoltre vengono confermati gli indicatori del commercio e dell’edilizia dove la conoscenza dei comuni è più che adeguata.

Rimane da sottolineare che per poter essere attuata, bisogna che ci sia una volontà politica poiché non è prevista alcuna sanzione nel caso non venga applicata la legge.

Pertanto se si diffonderà la cultura della responsabilità e consapevolezza che il riciclaggio di denaro è un cancro all’interno della nostra società, questa legge con la sua circolare attuativa, può dare uno strumento utile e concreto ai Comuni per combattere questo fenomeno.

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