Gioco d’azzardo: leggi regionali e interventi degli enti locali
In Italia è assente una normativa organica sul gioco d’azzardo, mentre si registrano ripetuti interventi legislativi da parte del Parlamento, fondati soprattutto sull’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, salvaguardare la correttezza delle giocate, prevenire frodi e illegalità e garantire un flusso consistente di entrate per lo Stato. La regolamentazione del gioco è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nelle leggi statali, nei regolamenti delle amministrazioni come l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Essendo il gioco d’azzardo connesso a diverse problematiche, tra cui quelle sul versante sanitario e socioeconomico, in assenza di una precisa normativa che intervenga a livello nazionale e in modo omogeneo a disciplinare quest’ambito, l’iniziativa è assunta dalle Regioni e dai Comuni, che nel corso degli anni hanno introdotto diverse misure per cercare di fronteggiare la situazione. Ciò del resto non stupisce, anche in ragione del fatto che le conseguenze negative del gioco patologico sono facilmente rilevabili a livello locale.
Le Regioni, in particolare, hanno fondato i loro interventi in base alla competenza concorrente in tema di salute, mentre per i Comuni rilevano soprattutto le prerogative in tema di pianificazione urbanistica e territoriale e di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, che hanno consentito di dispiegare strumenti efficaci di contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo. La mancanza di una legislazione statale di riferimento ha, però, come conseguenza l’applicazione a macchia di leopardo di queste misure e la caducità delle stesse a causa dell’elevato contenzioso amministrativo che si è instaurato negli anni intorno ad esse.
In questo dossier, dal titolo “Il gioco d’azzardo patologico. Strumenti normativi e analisi della giurisprudenza” vengono analizzate le normative regionali e locali e gli orientamenti giurisprudenziali rispetto agli interventi degli Enti locali.