E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 Gennaio 2026, n. 1 recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.
Qui il testo completo.
Di seguito la sintesi dei principali contenuti nel testo approvato (qui invece la sintesi del provvedimento in cinque punti chiave).
La nuova definizione di colpa grave (art. 1, lett. a):
- la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza),
- il travisamento del fatto,
- l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa).
Si esclude la colpa grave:
- in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
- se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo preventivo”);
- in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria.
L’esercizio del potere riduttivo e il “doppio limite” (art. 1, lett. a, numero 5): il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta:
- il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato;
- e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepitiper il servizio reso.
Si ricorda che fino al 31 Dicembre 2025 è in vigore il cd. “scudo erariale” che limita (in via transitoria) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui il danno sia effetto di una condotta dolosa (Legge 100/2025)
Il giudice nella quantificazione del danno deve tener conto:
- dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno,
- dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.
L’obbligo di copertura assicurativa (art. 1, lett. a, numero 7): chi ha incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche da cui discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti ha l’obbligo di copertura assicurativa. In giudizio, nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’assicurazione è litisconsorte necessario.
Il principio di presunzione della buona fede degli organi politici fino a prova contraria (art. 1, numero 4): ai sensi del già vigente comma 1-ter dell’art. 1 della Legge 20/1994, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.
Ora si aggiunge che “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”.
La prescrizione (art. 1, lett. a, numero 6): il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente:
- dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno;
- dalla data della sua scoperta in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione.
Il controllo preventivo di legittimità (art. 1, lett. b, numeri 1 e 2): il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).
Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC, il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale.
Alla luce della perentorietà del termine già previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 (30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo), la scadenza di tale termine senza che sia intervenuta la deliberazione della Corte dei Conti sul controllo di legittimità fa sì che l’atto si intenda registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità.
NB: anche le regioni, le province autonome e gli enti locali – intervenendo con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti – possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici.
Controllo preventivo di legittimità, esclusione della colpa grave e termini (art. 1, lett. b, numero 3): l’esito positivo del controllo preventivo di legittimità “interferisce” con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da “prova legale” della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l’atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione.
I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia:
- se l’ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento,
- se sono decorsi, senza che sia intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti sul controllo di legittimità, i 30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo,
intendendosi registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità.
Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (art. 2): si attribuisce una nuova competenza consultiva:
- alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato,
- alle Sezioni regionali,
legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica (rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni e delle autonomie territoriali).
I pareri possono essere resi anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro, purché siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità.
La conformità dell’atto della PA richiedente a tale parere esclude la gravità della colpa.
Sanzioni per i responsabili dell’attuazione del PNRR (art. 4): si stabilisce una sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico ufficiale responsabile di un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC.
Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (art. 3): entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. I principi e criteri direttivi si occupano di:
- Organizzazione della Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte (previa intesa in Conferenza Stato-Regioni);
- Funzione nomofilattica delle pronunce delle sezioni riunite;
- Organizzazione, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, delle Corti a livello territoriale secondo criteri per cui:
- ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente,
- i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo,
- il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;
- Divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;
- Introduzione di istituti deflativi del contenzioso;
- Regolamentazione dei procedimenti sulle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti;
- In merito al controllo concomitante, si prevede che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o della PA interessata, rispetto a piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese;
- Individuazione degli atti degli Enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
L’iter di approvazione. Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera hanno avviato l’esame della proposta di legge n. 1621 (testo). Essa, in particolare, interviene sulle funzioni della Corte dei Conti e sul tema della responsabilità erariale al dichiarato scopo di ridurre l’impatto della cd. “paura della firma”. Si prevede, tra le altre cose:
- Di non sottoporre a giudizio per responsabilità erariale gli amministratori per un atto che abbia superato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, eliminando dalla Legge 20/1994 l’inciso “limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”;
- di escludere la responsabilità per colpa grave in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle PA;
- di imporre al giudice di esercitare il potere di riduzione, limitando la sanzione che può essere posta a carico del funzionario, in relazione a illeciti in ambito PNRR (ricordando che la responsabilità per colpa grave in questo campo è esclusa fino al 30 giugno 2024);
- Di introdurre l’obbligo di copertura assicurativa per coloro che abbiano responsabilità nella gestione di risorse pubbliche;
- Di dimezzare i termini per il controllo sugli appalti PNRR anticipando tale fase al momento dell’aggiudicazione;
- di rafforzare l’attività consultiva della Corte dei Conti per una serie di appalti;
- di introdurre, in relazione a PNRR e PNC, sanzioni in caso di ritardi superiori al 10% del tempo stabilito per la conclusione del procedimento.
Nella seduta dell’11 Luglio (video) le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera hanno svolto l’audizione di Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti; di Tommaso Miele, Presidente aggiunto della Corte dei conti; di Pio Silvestri, Procuratore generale della Corte dei conti; di Paola Briguori, Presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei Conti.
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera hanno svolto, nella seduta del 29 luglio (video) le audizioni di Vittorio Raeli, presidente della giurisdizione Corte dei conti dell’Emilia Romagna, Riccardo Patumi, magistrato della Corte dei conti della Sezione regionale Emilia Romagna, Chiara Bersani, presidente della Sezione giurisdizionale Corte dei conti Trentino Alto Adige, Antonio Attanasio, presidente della Sezione regionale di controllo Corte dei conti Piemonte, Roberto Benedetti, già presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, Francesco Saverio Marini, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, Gennaro Terracciano, professore di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma “Foro Italico”, Massimo Occhiena, professore di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Sassari, Maria Agostina Cabiddu, professoressa di Istituzioni di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano, Francesco Cardarelli, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”, Francesco Fimmanò, professore di Diritto commerciale presso l’Università Telematica “Univertas Mercatorum”, Massimo Luciani, professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma “Sapienza”, Luigi Balestra, professore di Diritto civile presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, Nicola Grasso, professore di Diritto costituzionale presso l’Università del Salento, Guido Rivosecchi, professore di Diritto costituzionale presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova.
Nella seduta del 24 Settembre (video), le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera hanno svolte le audizioni di Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di Andrea Venegoni, procuratore europeo presso lo European Public Prosecutor’s Office (EPPO) e di Marco Carlomagno, segretario generale della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP).
Nella seduta del 9 ottobre, le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera hanno deciso di adottare il testo n. 1621 come testo base per il prosieguo dell’esame. Si aprirà, dunque, la fase della presentazione degli emendamenti al testo base adottato.
Nella seduta del 31 Ottobre le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera hanno concluso la fase di discussione sul complesso dei 99 emendamenti presentati. Qui l’allegato completo.
Nella seduta del 6 Novembre le Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia della Camera hanno avviato l’esame delle proposte emendative presentate. Si è, inoltre, reso noto che le Sezioni unite della Corte dei Conti hanno reso un parere in merito al disegno di legge in esame: qui il testo del parere.
Nella seduta del 5 Dicembre, le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera hanno preso atto che la discussione in Aula sulla proposta di legge che interviene sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e sulle forme della responsabilità per danno erariale sarà calendarizzata a partire dal Gennaio 2025.
Nella seduta del 12 Febbraio, le Commissioni riunite II Giustizia e I Affari Costituzionali della Camera hanno svolto la discussione sugli emendamenti dei relatori e sui relativi 140 subemendamenti, presentati al testo che interviene sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti.
Nelle sedute del 12 e del 13 Marzo, le Commissioni riunite II Giustizia e I Affari Costituzionali della Camera hanno svolto l’esame di alcune proposte emendative presentate al testo di riforma delle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti.
Le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera, nelle sedute del 18, del 19 e del 20 Marzohanno svolto l’esame delle proposte emendative presentate al testo di riforma delle funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti. Tra gli emendamenti approvati si segnala:
- L’emendamento 55, che interviene sulla definizione di colpa grave;
- L’emendamento 58, che interviene sulla quantificazione del risarcimento del danno ponendo un tetto pari al 30% del pregiudizio accertato.
Nella seduta del 25 Marzo, le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia hanno proseguito con l’esame degli emendamenti relativi all’art. 1 (in tema di azione di responsabilità e controllo della Corte dei Conti). Qui gli emendamenti approvati. In particolare, è stata soppressa la disposizione che, nel testo-base, dimezzava i tempi dei controlli preventivi di legittimità per i contratti pubblici connessi al PNRR (controlli preventivi sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale).
Le Commissioni Riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera, nella seduta dell’1 e del 2 Aprilehanno concluso l’esame del testo di riforma delle funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti. Tra gli emendamenti approvati (qui) si segnala l’inserimento nel testo di un nuovo art. 2-bis recante “Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti”. In particolare, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. I principi e criteri direttivi si occupano di:
- Organizzazione della Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali;
- Funzione nomofilattica delle pronunce delle sezioni riunite;
- Organizzazione delle Corti a livello territoriale;
- Introduzione di istituti deflativi del contenzioso;
- Regolamentazione dei procedimenti sulle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti;
- In merito al controllo concomitante, si prevede che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o della PA interessata, rispetto a piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese.
Le Commissioni hanno dunque conferito il mandato per relazionare in Aula sul testo.
Nelle sedute del 7, dell’8 e del 9 Aprile, l’Aula della Camera ha svolto la discussione e ha approvato in prima lettura il testo di modifica delle funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti. Sono stati approvati, nella seduta del 9 Aprile, gli emendamenti 3.500 e 3.1006 (che intervengono sui principi e criteri direttivi della delega al Governo contenuta nell’art. 3).
Qui la scheda di sintesi, disponibile sul sito di Avviso Pubblico, con i punti principali del testo approvato.
Il testo passa ora al Senato.
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato hanno avviato, nella seduta del 22 Maggio, l’esame del testo di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità amministrativa e per danno erariale approvato alla Camera (qui la scheda di sintesi del testo in discussione). Nella seduta del 22 Maggio le Commissioni riunite hanno convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul testo.
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 12 Giugno (video), nell’ambito dell’esame del testo sulla Corte dei Conti e sula responsabilità erariale, hanno svolto le audizioni di Guido Carlino, Presidente della Corte dei Conti, di Pio Silvestri, Procuratore Generale della Corte dei Conti, di Vittorio Raeli, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna e di Pino Zingale, Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Sicilia.
Nella seduta del 19 Giugno (video), le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera, nell’ambito dell’esame del testo di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità amministrativa e per danno erariale approvato alla Camera (qui la scheda di sintesi del testo in discussione), hanno svolto le audizioni di Donato Centrone, Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, di Marco Carlomagno, Segretario generale della Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche (Flp), di Maria Teresa Polito, Presidente aggiunto onorario della Corte dei Conti, di Paola Briguori, già Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, e di Tiziano Tessaro, Consigliere della Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Emilia-Romagna.
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 24 Giugno, hanno convenuto di posticipare al 10 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti e hanno avviato la discussione generale sul testo di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale approvato alla Camera.
Qui sono disponibili i documenti acquisiti dalle Commissioni durante le audizioni.
Le Commissioni I Affari costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta dell’8 Luglio, hanno concluso la discussione generale sul testo di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale approvato alla Camera.
Le Commissioni I Affari costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 16 Luglio, hanno dato conto che sono stati presentati 177 emendamenti e 14 ordini del giorno al testo, già approvato dalla Camera, di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale, e hanno avviato l’illustrazione delle proposte emendative.
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 22 Luglio, ha concluso l’illustrazione degli emendamenti al testo, già approvato dalla Camera, di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale.
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 29 Luglio, hanno avviato l’esame e la votazione degli emendamenti relativi all’art. 1 del testo approvato dalla Camera di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale.
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 10 Settembre, hanno proseguito l’esame e la votazione degli emendamenti relativi all’art. 1 del testo approvato dalla Camera di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale (qui la scheda di sintesi).
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 16 Settembre, hanno proseguito l’esame e la votazione degli emendamenti relativi all’art. 1 del testo approvato dalla Camera di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale (qui la scheda di sintesi).
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nelle sedute del 30 Settembre e del 1° Ottobre, hanno proseguito l’esame e la votazione degli emendamenti relativi all’art. 1 e all’art. 2 del testo, approvato dalla Camera, di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale (qui la scheda di sintesi).
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nelle sedute del 7 e dell’8 Ottobre, hanno esaminato e votato gli emendamenti riferiti all’art. 3 del testo, approvato dalla Camera, di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale (l’art. 3 contiene la delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti).
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 14 Ottobre, hanno esaminato e votato gli emendamenti riferiti all’art. 3 del testo, approvato dalla Camera, di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale (l’art. 3 contiene la delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti).
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 21 Ottobre, hanno proseguito l’esame e il voto degli emendamenti riferiti all’art. 3 del testo, approvato dalla Camera, di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale (l’art. 3 contiene la delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti).
Le Commissioni I Affari Costituzionali e II Giustizia del Senato, nella seduta del 28 Ottobre, hanno concluso l’esame del testo sulla riforma delle funzioni della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale senza apportare modifiche rispetto alla versione approvata alla Camera (qui la scheda di sintesi). Le Commissioni hanno, dunque, conferito il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge.
L’Aula del Senato, nella seduta del 27 Dicembre, ha approvato definitivamente la riforma della Corte dei Conti. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito di Avviso Pubblico è disponibile la scheda di sintesi del testo approvato.