La riforma delle funzioni della Corte dei Conti in cinque punti chiave

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 1/2026 di riforma delle funzioni della Corte dei Conti e del regime di responsabilità erariale.

Qui la scheda di sintesi completa del testo approvato.

Di seguito una sintesi per cinque punti chiave.

1) La nuova definizione di colpa grave: la legge contiene una nuova definizione di colpa grave, rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale: A) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), B) il travisamento del fatto, C) l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente (e più ampia) definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, anche la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa).

2) Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti: tale controllo si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).

L’esito positivo del controllo preventivo di legittimità (o il superamento del termine di 30 giorni) esclude la sussistenza di colpa grave rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale.

3) Il “silenzio-assenso” dopo 30 giorni e il legame con la responsabilità erariale: i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo, escludendosi per il futuro che possa essere contestata la responsabilità erariale per colpa grave rispetto all’atto.

4) Il doppio limite nella quantificazione del danno: la quantificazione del danno non può essere superiore al 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso

5) Delega al Governo: la Riforma prevede la Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza.