Riforma funzioni Corte dei Conti: il testo approvato alla Camera

L’Aula della Camera nella seduta del 9 Aprile ha approvato, in prima lettura, il DDL AC 1621-A (abb. AC 340) “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.

Di seguito la sintesi dei principali provvedimenti contenuti nel testo approvato, che ora passa all’esame del Senato.

La nuova definizione di colpa grave (art. 1, lett. a):

  • la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza),
  • il travisamento del fatto,
  • l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa).

Si esclude la colpa grave:

  • in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
  • se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo preventivo”);
  • in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria.

L’esercizio del potere riduttivo e il “doppio limite” (art. 1, lett. a, numero 5): il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta:

  • il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato;
  • e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepitiper il servizio reso.

Si ricorda che fino al 30 Aprile 2025 è in vigore il cd. “scudo erariale” che limita (in via transitoria) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui il danno sia effetto di una condotta dolosa.

Il giudice nella quantificazione del danno deve tener conto:

  • dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno,
  • dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

L’obbligo di copertura assicurativa (art. 1, lett. a, numero 7): chi ha incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche da cui discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti ha l’obbligo di copertura assicurativa. In giudizio, nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’assicurazione è litisconsorte necessario.

Il principio di presunzione della buona fede degli organi politici fino a prova contraria (art. 1, numero 4): ai sensi del già vigente comma 1-ter dell’art. 1 della Legge 20/1994, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.

Ora si aggiunge che “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”. 

La prescrizione (art. 1, lett. a, numero 6): il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente:

  • dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno;
  • dalla data della sua scoperta in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione.

Il controllo preventivo di legittimità (art. 1, lett. b, numeri 1 e 2): il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).

Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC, il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale.

Alla luce della perentorietà del termine già previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 (30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo), la scadenza di tale termine senza che sia intervenuta la deliberazione della Corte dei Conti sul controllo di legittimità fa sì che l’atto si intenda registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità.

NB: anche le regioni, le province autonome e gli enti locali – intervenendo con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti – possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici.

 Controllo preventivo di legittimità, esclusione della colpa grave e termini (art. 1, lett. b, numero 3): l’esito positivo del controllo preventivo di legittimità “interferisce” con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da “prova legale” della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l’atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione.

I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia:

  • se l’ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento,
  • se sono decorsi, senza che sia intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti sul controllo di legittimità, i 30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo,

intendendosi registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità.

Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (art. 2): si attribuisce una nuova competenza consultiva:

  • alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato,
  • alle Sezioni regionali,

legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica (rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni e delle autonomie territoriali).

I pareri possono essere resi anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro, purché siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità.

La conformità dell’atto della PA richiedente a tale parere esclude la gravità della colpa.

Sanzioni per i responsabili dell’attuazione del PNRR (art. 4): si stabilisce una sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico ufficiale responsabile di un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC.

Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (art. 3): entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. I principi e criteri direttivi si occupano di:

  • Organizzazione della Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte (previa intesa in Conferenza Stato-Regioni);
  • Funzione nomofilattica delle pronunce delle sezioni riunite;
  • Organizzazione, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, delle Corti a livello territoriale secondo criteri per cui:
    • ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente,
    • i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo,
    • il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;
  • Divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;
  • Introduzione di istituti deflativi del contenzioso;
  • Regolamentazione dei procedimenti sulle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti;
  • In merito al controllo concomitante, si prevede che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o della PA interessata, rispetto a piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese;
  • Individuazione degli atti degli Enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.