Atto Camera 2256, articolo 8

Premessa

E’ in corso di esame presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati la proposta di legge AC 2256, già approvata dal Senato il 27 marzo 2014, che riproduce alcune disposizioni contenute nei decreti legge n. 126 e n. 151 del 2013, in materia di regioni ed enti locali, ma non convertiti in legge. Tra queste c’è l’art. 8 in materia di beni confiscati alla mafia.


Testo dell’art. 8

L’art. 8 (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) così recita: “1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all’articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
    «8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell’azienda medesima. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell’Agenzia»;
  2. all’articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
  3. all’articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
    «8-bis. L’Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l’estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Note esplicative

La disposizione in esame, integrando quanto previsto dal Codice antimafia (art. 48), prevede un’ulteriore modalità di destinazione dei beni aziendali, che si aggiunge a quelle attualmente previste (affitto, vendita, liquidazione): infatti i beni aziendali possono anche essere trasferiti – per finalità istituzionali o sociali – prioritariamente al patrimonio di comuni, province o regioni, senza tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell’azienda. Spetterà ad un decreto interministeriale definire le modalità di attuazione della disposizione “che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi”.

Anche con le modifiche all’art. 117 del Codice antimafia, si estende la possibilità di assegnazione agli enti territoriali dei beni aziendali: attualmente il comma 8 consente all’Agenzia nazionale di sottrarre all’azienda confiscata, ma non in liquidazione, singoli beni immobili ai fini del loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali “che già utilizzino quei beni per finalità istituzionali”. In nuovo testo elimina il requisito della previa utilizzazione da parte dell’ente, così estendendo la possibile estromissione a tutti i beni immobili dell’azienda.

Infine il nuovo comma 8-bis all’art. 117 del Codice prevede una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.


Commento

Le disposizioni in esame appaiono volte a facilitare l’assegnazione agli enti territoriali di alcuni beni aziendali, recependo per questo aspetto le indicazioni espresse anche dai responsabili dell’Agenzia per i beni confiscati (vedi seduta della Commissione antimafia del 16 gennaio 2014).

(Ottobre 2014)